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Decisione del Consiglio del 10 luglio 2012 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito alle modifiche degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottate in occasione della diciassettesima riunione delle parti (Parigi, Francia, 8-10 febbraio 2012) (2012/510/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’Unione è parte contraente della convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, successivamente ridenominata Convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo1 («convenzione di Barcellona») e parte del Protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e i relativi allegati2 («protocollo»). L’allegato II del protocollo contiene l’elenco delle specie in pericolo e minacciate, mentre l’allegato III del protocollo contiene l’elenco delle specie di cui è regolamentato l’utilizzo.

In conformità dell’articolo 18 della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti è l’organo decisionale della convenzione e tra le facoltà che le sono state conferite vi è quella di modificare in funzione delle esigenze gli allegati della convenzione e i relativi protocolli. A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, della convenzione di Barcellona e dell’articolo 14, paragrafo 1, del protocollo, le modifiche degli allegati del protocollo prendono effetto per tutte le parti contraenti allo scadere di un periodo stabilito dalle parti contraenti interessate al momento dell’adozione della modifica, ad esclusione delle parti che hanno notificato per iscritto entro tale periodo al depositario di non poter approvare la modifica.

L’8 febbraio 2012 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito alle proposte di modifica degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, in occasione della diciassettesima riunione delle parti (Parigi, 8-10 febbraio 2012). A causa della data di arrivo della proposta, il Consiglio non ha potuto esaminarla o deliberare al riguardo prima della riunione delle parti contraenti e di conseguenza non è stato possibile esprimere e difendere la posizione e gli interessi dell’Unione in maniera tempestiva e adeguata.

La diciassettesima riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli ha adottato modifiche degli allegati II e III del protocollo con decisione IG.20/5 per dare maggiore protezione a dieci specie di squali.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, punto vi), della convenzione di Barcellona, la modifica degli allegati prende effetto per tutte le parti contraenti allo scadere di un periodo stabilito dalle parti contraenti interessate al momento dell’adozione della modifica, ad esclusione delle parti che hanno notificato al depositario di non poter approvare la modifica. Alla diciassettesima riunione delle parti contraenti tale periodo è stato fissato a 180 giorni; il termine per la presentazione delle notifiche scade l’8 agosto 2012. Entro tale termine l’Unione dovrebbe quindi comunicare al depositario del protocollo le modifiche che non approva.

Le modifiche del protocollo non richiedono alcuna modifica del diritto dell’Unione.

Le modifiche relative all’inserimento di dieci specie nell’allegato II e la loro corrispondente espunzione dall’allegato III, adottate in occasione della diciassettesima riunione delle parti contraenti, sono fondate dal punto di vista scientifico, coerenti con la legislazione dell’Unione e con l’impegno dell’Unione a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, e conformi sia all’articolo 5 della convenzione ONU sulla diversità biologica3 sia all’obiettivo, fissato alla conferenza delle parti di tale convenzione nel 2010, di ridurre significativamente il tasso attuale di perdita di diversità biologica entro il 2020. È pertanto opportuno che l’Unione approvi tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L’Unione approva le modifiche volte ad aggiungere le seguenti specie all’allegato II del protocollo, espungendole dall’allegato III:

  1. a) Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758);

  2. b) Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810);

  3. c) Lamna nasus (Bonnaterre, 1788);

  4. d) Leucoraja circularis (Couch, 1838);

  5. e) Leucoraja melitensis (Clark, 1926);

  6. f) Rhinobatos cemiculus (Saint-Hilaire, 1817);

  7. g) Rhinobatos rhinobatos (Linnaeus, 1758);

  8. h) Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834);

  9. i) Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837);

  10. j) Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758).

Art. 2

La Commissione è autorizzata a notificare per iscritto al depositario del protocollo che l’Unione approva le modifiche di cui all’articolo 1, in conformità dell’articolo 23, paragrafo 2, punto iv), della convenzione di Barcellona. La Commissione vi provvede entro il termine di 180 giorni dall’adozione delle modifiche da parte della diciassettesima riunione delle parti contraenti.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012 Per il Consiglio Il presidente V. Shiarly