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Decisione di esecuzione della Commissione del 12 luglio 2012 recante modifica della decisione 2009/11/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna [notificata con il numero C(2012) 4711] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (2012/384/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)1, in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

Con la decisione 2009/11/CE2 della Commissione sono stati autorizzati quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

La Spagna ha affermato che, grazie ai nuovi sviluppi tecnologici e allo sviluppo di nuove versioni di due dispositivi autorizzati in Spagna è necessario calibrare tali nuovi dispositivi per ottenere nuove formule per il loro uso in Spagna.

In un gruppo significativo di macelli in Spagna il numero di macellazioni non supera 500 suini a settimana su una media annuale. È pertanto necessario un metodo di classificazione delle carcasse di suino consono alla loro capacità di macellazione.

La Spagna ha chiesto alla Commissione di autorizzare tre nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando i principi alla base di tale metodo, i risultati delle prove di sezionamento e le equazioni applicate per quantificare il tenore di carne magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime3.

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/11/CE.

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2009/11/CE è modificata come segue:

  1. 1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità dell’allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio4, in Spagna è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi: a) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er (FOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato; b) l’apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato; c) l’apparecchio denominato «Ultrafom 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell’allegato; d) l’apparecchio denominato «Automatic vision system (VCS2000)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell’allegato; e) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell’allegato; f) l’apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell’allegato; g) il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell’allegato. Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli: a) in cui il numero di macellazioni non supera 500 suini la settimana in media annua; nonché b) aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 40 capi l’ora.

  2. 2) L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Art. 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012 Per la Commissione Dacian Cioloș Membro della Commissione