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Decisione 2012/388/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012 che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC1.

Il 17 febbraio 2012 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992) concernente la Somalia («comitato delle sanzioni») ha aggiornato l’elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive.

Il 22 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 2036 (2012), con cui ha deciso che gli Stati membri prenderanno i provvedimenti necessari per impedire l’importazione diretta o indiretta di carbone di legna dalla Somalia, sia esso originario della Somalia o meno.

La decisione 2010/231/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nella decisione 2010/231/PESC è inserito l’articolo seguente: «Articolo 1 bis 1. È vietata l’importazione diretta o indiretta, l’acquisto o il trasporto di carbone di legna dalla Somalia, sia esso originario della Somalia o meno. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all’importazione, all’acquisto o al trasporto di carbone di legna dalla Somalia.».

Art. 2

La persona elencata nell’allegato della presente decisione è aggiunta all’elenco delle persone riportato nella sezione I dell’allegato della decisione 2010/231/PESC.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012. Per il Consiglio Il presidente S. Aletraris