Decisione di esecuzione 2012/393/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012 che attua la decisione 2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan1, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1,
Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.
L'11 giugno 2012 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha cancellato due persone dall'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.
Il 27 giugno 2012 il comitato ha aggiunto una persona all'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.
Inoltre, il 28 giugno 2012, il comitato ha aggiunto altre due persone e due entità all'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le voci per le persone e le entità che figurano nell'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/486/PESC.
Art. 2
Le voci per le persone che figurano nell'allegato II della presente decisione sono soppresse dall'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/486/PESC.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012 Per il Consiglio Il presidente S. Aletraris