Decisione del Consiglio del 16 luglio 2012 che stabilisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sulla richiesta delle Filippine di una deroga dell’OMC per estendere il trattamento speciale riservato al riso (2012/410/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Alle Filippine è stato stato riconosciuto un trattamento speciale per il riso per un periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore dell’accordo di Marrakesh che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo sull’OMC) e, in particolare, dell’accordo sull’agricoltura.
Ai sensi dell’accordo sull’agricoltura, alle Filippine è stata successivamente concessa una proroga del trattamento speciale riservato al riso dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2012 attraverso la modifica della tabella LXXV.
Una proroga del trattamento speciale per il riso dopo il 30 giugno 2012 è stata subordinata all’esito dei negoziati sull’agenda di Doha per lo sviluppo (Doha Development Agenda — DDA), che offre un meccanismo speciale alternativo. I negoziati DDA, tuttavia, non sono stati ancora conclusi.
Il 22 novembre 2011 le Filippine hanno notificato al comitato agricoltura dell’OMC la propria intenzione di avviare negoziati con i membri dell’OMC che hanno un interesse sostanziale nel prodotto interessato per la proroga del suo trattamento speciale per il riso.
L’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo sull’OMC fissa le procedure per concedere deroghe concernenti gli accordi commerciali multilaterali.
Su tale base il 20 marzo 2012 le Filippine hanno chiesto una deroga all’OMC dagli obblighi loro imposti dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’allegato 5, sezione B, dell’accordo sull’agricoltura, per ricevere il trattamento speciale riservato al riso dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2017.
L’Unione è un importatore netto di riso. Per l’Unione la concessione della deroga avrebbe perciò un’incidenza economica e commerciale minima.
È pertanto opportuno stabilire la posizione che l’Unione deve adottare in sede di Consiglio generale dell’OMC in relazione alla richiesta di proroga,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è quella di sostenere la richiesta di deroga delle Filippine tesa a prorogare il suo trattamento speciale riservato al riso dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2017, in conformità alle condizioni della deroga richiesta.
Tale posizione è espressa dalla Commissione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012 Per il Consiglio Il presidente S. Aletraris