Decisione 2012/421/PESC del Consiglio del 23 luglio 2012 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.
L’Unione sta realizzando attivamente la strategia dell’UE e le misure elencate nel suo capitolo III, in particolare quelle misure connesse con il rafforzamento, l’attuazione e la diffusione universale della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC).
Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/184/PESC1 a sostegno della BTWC, nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM), che ha cessato di produrre effetti il 26 agosto 2007. Dall’adozione dell’azione comune 2006/184/PESC altri sette Stati hanno aderito alla BTWC.
Il 20 marzo 2006 il Consiglio ha adottato un piano d’azione sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell’azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC2. Il piano d’azione prevede un uso efficace delle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM) e del meccanismo d’indagine sul sospetto uso di armi biologiche, posto sotto l’egida del Segretario generale delle Nazioni Unite (ONU).
Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/858/PESC3 a sostegno della BTWC, nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle ADM. Dall’adozione dell’azione comune 2008/858/PESC altri tre Stati hanno aderito alla BTWC e molti altri hanno beneficiato dell’assistenza prestata dagli esperti dell’Unione.
La sesta conferenza di revisione della BTWC ha deciso di istituire l’Unità di supporto all’attuazione (USA), con un mandato di cinque anni (2007-2011), presso la sede di Ginevra dell’Ufficio dell’ONU per gli affari del disarmo (UNODA) allo scopo di fornire supporto amministrativo per le riunioni convocate dalla sesta conferenza di revisione e sostegno all’attuazione globale e all’universalizzazione della BTWC nonché lo scambio di misure miranti a rafforzare la fiducia.
Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC4 relativa alla posizione dell’Unione europea per la settima conferenza di revisione della BTWC.
La settima conferenza di revisione della BTWC ha deciso di prorogare di altri cinque anni il mandato dell’Unità di supporto all’attuazione (2012-2016) e di estenderne i compiti affinché includano l’attuazione della decisione di costituire e gestire la banca dati per le richieste e le offerte di assistenza, facilitando il correlato scambio di informazioni tra Stati parti nonché il sostegno, ove necessario, all’attuazione delle decisioni e raccomandazioni della settima conferenza di revisione ad opera degli Stati parti.
La Commissione dovrebbe essere incaricata di sorvegliare la corretta attuazione del contributo finanziario dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’Unione europea sostiene la BTWC con i seguenti obiettivi:
promuovere il carattere universale della BTWC.
sostenere l’attuazione della BTWC, inclusa la presentazione di CBM ad opera degli Stati parti.
sostenere i lavori del programma intersessionale 2012–2015, nell’ottica di rafforzare l’attuazione e l’efficacia della BTWC.
2.
I progetti che corrispondono a misure della strategia dell’UE sono quelli volti:
a promuovere la consapevolezza in merito all’attuazione della BTWC, intensificando, a livello regionale, il dibattito sui temi intersessionali e la loro applicazione e sostenendo gli attori regionali fondamentali nella definizione delle esigenze e dei requisiti per l’attuazione nazionale,
ad assistere sia gli Stati parti sia gli Stati che non sono parti, affinché gli Stati parti recepiscano nelle rispettive legislazioni e misure amministrative nazionali gli obblighi che loro incombono a livello internazionale e istituiscano rapporti operativi tra tutti i soggetti interessati a livello nazionale. L’assistenza comporta un sostegno agli Stati parti per la definizione di un processo nazionale di CBM e la nomina di punti nazionali di contatto. Per gli Stati che non sono parti, l’assistenza dovrebbe comprendere il sostegno all’adesione o alla ratifica della BTWC,
a sostenere lo sviluppo di vari strumenti e attività necessari all’attuazione che assistano gli Stati parti nell’attuazione nazionale, tra cui la presentazione delle CBM, permettano ai rappresentanti degli Stati parti di impegnarsi attivamente nel processo internazionale della BTWC e sensibilizzino gli Stati parti al sostegno disponibile a livello internazionale.
Una descrizione particolareggiata di tali progetti figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica delle attività di cui all’articolo 1 è affidata all’UNODA. L’UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con l’UNODA.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a EUR 1700000.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l’UNODA. L’accordo prevede che l’UNODA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell’accordo.
Art. 4
L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall’UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l’accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012 Per il Consiglio La presidente C. Ashton