Decisione del Consiglio del 23 luglio 2012 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti (2012/428/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti1 è entrato in vigore il 1o gennaio 2008.
L'11 aprile 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l'Ucraina relativamente a modifiche di tale accordo fra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti («accordo») è stato siglato nel febbraio 2012.
È opportuno che l'accordo sia firmato, con riserva della sua conclusione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen2; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen3; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, è autorizzata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo4.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012 Per il Consiglio La presidente C. Ashton