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Decisione del Consiglio del 23 luglio 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10o Fondo europeo di sviluppo alla cooperazione intra-ACP (2012/491/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in merito a misure da adottare e a procedure da seguire per l'attuazione dell'accordo di partenariato ACP-CE1, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20002 è stato inizialmente modificato a Lussemburgo il 25 giugno 20053 ed è stato modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 20104 («accordo di partenariato ACP-UE»). La seconda modifica à stata applicata provvisoriamente a decorrere dal 31 ottobre 2010.

L'articolo 15 dell'accordo di partenariato ACP-UE istituisce un Consiglio dei ministri ACP-UE dotato della facoltà di prendere decisioni conformemente all’accordo di partenariato ACP-UE.

Conformemente al punto 6 dell’allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a nome del Consiglio dei ministri ACP-UE, può riassegnare fondi tra gli strumenti di cui al punto 2 di tale allegato per far fronte alle esigenze di programmazione nell’ambito di uno di essi.

Il saldo dei fondi disponibili nell’ambito della dotazione del 10o Fondo europeo di sviluppo (FES) destinata alla cooperazione intra-ACP non è sufficiente per far fronte alle esigenze di programmazione evidenziate dalla revisione intermedia. È necessario trasferire alla dotazione per la cooperazione intra-ACP un importo di 195000000 EUR proveniente dalle risorse non assegnate del 10o FES per consentire il finanziamento di azioni fondate sulle attuali priorità dell’Unione europea e degli Stati ACP, compresa una ricostituzione del Fondo per la pace in Africa nella misura di 100000000 EUR.

L'Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativamente alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10o FES a favore della dotazione destinata alla cooperazione intra-ACP,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativamente alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10o Fondo europeo di sviluppo, alla cooperazione intra-ACP si basa sul progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.

Possono essere concordate modifiche formali e di minore entità del progetto di decisione senza che occorra modificare la presente decisione.

Art. 2

Al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione africana e delle organizzazioni regionali per far fronte alle sfide in materia di sicurezza in tutta l'Africa, dalla riassegnazione finanziaria di 195000000 EUR, 100000000 EUR sono destinati al Fondo per la pace in Africa.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012 Per il Consiglio La presidente C. Ashton