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Decisione del Consiglio del 23 luglio 2012 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione sull’assistenza alimentare (2012/511/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 214, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

L’Unione è parte della Convenzione sull’aiuto alimentare del 19991 («CAA 1999»), che scade il 1o luglio 2012.

Il 17 novembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati al fine di pervenire a una convenzione sull’assistenza alimentare («convenzione»), in sostituzione della CAA 1999, che inglobi e rifletta una visione modernizzata dell’assistenza alimentare.

Il 25 aprile 2012 i negoziati si sono conclusi positivamente.

È nell’interesse dell’Unione firmare la convenzione in quanto quest’ultima dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi nel settore dell’aiuto umanitario di cui all’articolo 214, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La convenzione è aperta alla firma fino al 31 dicembre 2012.

È opportuno firmare la convenzione, fatta salva la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma della convenzione sull’assistenza alimentare («convenzione»), è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale convenzione2.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell’Unione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012 Per il Consiglio La presidente C. Ashton