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Decisione del Consiglio del 24 luglio 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (2012/442/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato II dell’accordo SEE.

L’allegato II dell’accordo SEE contiene disposizioni e norme su regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale3.

Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il 2009, il 2010 e il 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale4, è stato integrato nell’accordo SEE con determinati adattamenti per gli Stati EFTA SEE.

Poiché il regolamento (CE) n. 1213/2008 è stato abrogato e dovrebbe quindi essere abrogato ai fini dell’accordo SEE, tali adattamenti dovrebbero essere riportati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011. Essi riguardano il numero di antiparassitari che devono essere controllati dall’Islanda e il numero di campioni di ciascun prodotto che devono essere prelevati e analizzati dall’Islanda e dalla Norvegia e tengono conto, in particolare, della capacità limitata dei laboratori islandesi.

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE.

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012 Per il Consiglio Il presidente A. D. Mavroyiannis