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Decisione del Consiglio del 24 luglio 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE (2012/451/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo sullo Spazio economico europeo2 («l’accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato XX dell’accordo SEE.

L’allegato XX dell’accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di ambiente.

È opportuno integrare nell’accordo SEE la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra3.

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità4, modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 20135. È inoltre opportuno integrare nell’accordo SEE altri atti della Commissione adottati ai sensi della direttiva 2003/87/CE6.

È opportuno apportare alcuni adattamenti in relazione alla direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2009/29/CE, e al regolamento (UE) n. 1031/2010; tali adattamenti sono giustificati dall’estensione del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea agli Stati EFTA SEE.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE.

La posizione dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012 Per il Consiglio Il presidente A. D. Mavroyiannis