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Decisione di esecuzione della Commissione del 3 agosto 2012 che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto dei provvedimenti di emergenza presi per combattere l’influenza aviaria a Cloppenburg, in Germania, nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009 [notificata con il numero C(2012) 5289] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (2012/460/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa ad alcune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 4,

A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’intervento che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, comprese quelle d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione dell’influenza aviaria nel più breve tempo possibile è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio2 fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

La decisione 2009/581/CE della Commissione, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l’influenza aviaria a Cloppenburg, in Germania, nel dicembre 2008 e nel gennaio 20093, ha concesso un contributo finanziario dell’Unione per i provvedimenti urgenti presi per combattere l’influenza aviaria a Cloppenburg, in Germania, nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009. Il 3 settembre 2009 la Germania ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti. La decisione 2009/581/CE ha stabilito che fosse versata una prima quota di 2000000,00 EUR come parte del contributo finanziario dell’Unione. La decisione di esecuzione 2011/796/UE della Commissione4 ha stabilito che fosse versata una seconda quota di 4000000,00 EUR come parte del contributo finanziario dell’Unione.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE, la Germania ha immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri sui provvedimenti presi conformemente alla legislazione dell’Unione in tema di notifica e di eradicazione, nonché sui risultati conseguiti. In osservanza all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la richiesta di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi, da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e dai risultati dei rispettivi controlli.

I servizi della Commissione hanno effettuato un controllo a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati alla Germania il 17 aprile 2012. La Germania ha espresso il suo accordo per posta elettronica in data 9 maggio 2012.

È ora pertanto possibile fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria a Cloppenburg, in Germania, nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione dell’influenza aviaria a Cloppenburg, in Germania, nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009 è fissato a 6592151,55 EUR.

Art. 2

Il saldo del contributo finanziario è fissato a 592151,55 EUR.

Art. 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione