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Decisione di esecuzione della Commissione del 3 agosto 2012 che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione di esecuzione della Commissione 2011/882/UE [notificata con il numero C(2012) 5406] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2012/461/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari1, in particolare l’articolo 7,

In data 10 ottobre 2007 la società Revolymer Ltd. ha chiesto alle competenti autorità dei Paesi Bassi di poter commercializzare una nuova base per gomma da masticare come nuovo ingrediente alimentare.

In data 23 aprile 2009 l’ente dei Paesi Bassi competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, nella quale si concludeva che la nuova base per gomma da masticare poteva essere utilizzata senza rischi come ingrediente alimentare.

Il 30 aprile 2009 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

Entro il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state mosse obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione, conformemente a detta disposizione.

Il 2 luglio 2010 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Il 25 marzo 2011, nel documento Scientific Opinion on the safety of a ‘novel chewing gum base (REV-7)’ as a novel food ingredient (Parere scientifico sulla sicurezza di una nuova base per gomma da masticare come nuovo ingrediente alimentare)2 l’EFSA è giunta alla conclusione che la nuova base per gomma da masticare fosse sicura nelle condizioni di utilizzazione proposte e ai livelli di assunzione proposti.

La nuova base per gomma da masticare è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97; per tale motivo è stata adottata la decisione di esecuzione della Commissione 2011/882/UE del 21 dicembre 2011 che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Conformemente all’articolo 2 della decisione di esecuzione 2011/882/UE, la denominazione della nuova base per gomma da masticare autorizzata dalla medesima decisione sull’etichetta del prodotto alimentare che la contiene è «Gomma base (1,3-butadiene, 2-metil-omopolimero, maleato, esteri con polietilenglicole-monometiletere)».

La denominazione chimica completa fornisce una designazione chiara e univoca della sostanza, ma vista la sua lunghezza, occuperebbe gran parte dell’etichetta del prodotto alimentare che la contiene. Dato che la gomma da masticare è spesso venduta in confezioni che hanno uno spazio limitato per l’etichettatura, è opportuno fornire un’alternativa più breve della denominazione a fini di etichettatura.

I numeri del «Chemical Abstract Service (CAS)» costituiscono uno standard internazionale per la denominazione delle sostanze chimiche e forniscono informazioni equivalenti a quelle della denominazione chimica per quanto riguarda la natura della sostanza.

Risulta pertanto opportuno consentire l’uso dei numeri CAS per indicare la nuova base per gomma da masticare autorizzata dalla decisione di esecuzione 2011/882/UE sull’etichetta del prodotto alimentare che la contiene, in alternativa alla denominazione chimica completa.

L’allegato può essere stato fonte di malintesi, visto che nel suo titolo appare solo una parte della denominazione chimica. Nell’allegato va inoltre indicato il numero CAS.

Risulta quindi opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2011/882/UE e sostituirla con una nuova decisione contenente le suddette modifiche.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La nuova base per gomma da masticare di cui all’allegato può essere commercializzata nell’Unione in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nelle gomme da masticare fino ad un massimo dell’8 %.

Art. 2

La denominazione della nuova base per gomma da masticare autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta del prodotto alimentare che la contiene è «Gomma base (1, 3-butadiene, 2-metil-omopolimero, maleato, esteri con polietilenglicole-monometiletere)» oppure «Gomma base (CAS 1246080-53-4)».

Art. 4

La società Revolymer Ltd., 1, NewTech Square, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NT, Regno Unito, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione