Decisione di esecuzione della Commissione del 20 agosto 2012 che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina [notificata con il numero C(2012) 5753] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/482/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità1, in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
La decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina2, si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o animale.
In base all’articolo 3 di tale decisione, gli Stati membri autorizzano l’importazione dei prodotti elencati nella parte II dell’allegato della decisione in questione, se accompagnati da un attestato in cui l’autorità cinese competente dichiara che ogni partita è stata sottoposta prima dell’invio ad un’analisi chimica destinata a garantire che i prodotti suddetti non presentino alcun pericolo per la salute dell’uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e relativi metaboliti.
L’autorità cinese competente ha presentato il proprio piano di sorveglianza dei residui per il miele destinato all’esportazione verso l’Unione europea. Tale piano è stato approvato dalla Commissione con decisione 2011/163/UE, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio3.
Il miele e la pappa reale sono attualmente inclusi nell’elenco della parte II dell’allegato della decisione 2002/994/CE. Anche la propoli e il polline delle api sono prodotti dell’apicoltura e, date le specificità del loro processo di produzione, il rischio per la salute degli animali o la salute pubblica è minimo. Inoltre il piano di sorveglianza dei residui per il miele da esportazione, presentato dalla Cina e approvato con decisione 2011/163/UE, fornisce adeguate garanzie di sicurezza per tali prodotti. È quindi opportuno inserire propoli e polline delle api nell’elenco di prodotti della parte II dell’allegato della decisione 2002/994/CE e modificare di conseguenza la decisione in questione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nella parte II dell’allegato della decisione 2002/994/CE è aggiunto il seguente trattino: «— Propoli e polline delle api.»
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione