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Decisione di esecuzione della Commissione del 20 settembre 2012 che modifica la decisione 2008/458/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero C(2012) 6408] (I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (2012/718/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»1, in particolare l’articolo 35, paragrafo 4,

Obiettivo generale del Fondo europeo per i rimpatri è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, tenendo conto della normativa dell’Unione in materia e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Secondo gli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della decisione n. 575/2007/CE, il Fondo contribuisce a «promuovere un’applicazione efficace e uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio conformemente all’evoluzione della politica condotta in tale settore».

In tale contesto, il Fondo assiste gli Stati membri nell’applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare2 (la direttiva rimpatri), cofinanziando una vasta gamma di misure.

Per garantire che gli Stati membri applichino effettivamente la direttiva rimpatri, è opportuno potenziare ulteriormente il sostegno fornito dal Fondo ampliando la portata delle misure ammissibili, in particolare al fine di soddisfare le esigenze connesse all’articolo 16 della direttiva rimpatri, in virtù del quale il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Inoltre, alla luce dell’esperienza maturata dopo l’avvio del Fondo europeo per i rimpatri e al fine di rafforzare la capacità degli Stati membri di assicurare un trasporto efficace delle persone durante le procedure e le operazioni di rimpatrio, occorre prevedere la possibilità che il Fondo finanzi i necessari mezzi di trasporto, quali autobus.

Considerando che i programmi annuali 2011 e 2012 degli Stati membri a titolo del Fondo europeo per i rimpatri sono ancora in corso di esecuzione, è opportuno che le norme modificate si applichino dal programma annuale 2011 in poi.

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito.

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l’Irlanda.

A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né ad essa applicabile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito con la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/458/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’allegato XI della decisione 2008/458/CE è così modificato:

  1. 1) al punto II.1.3.3, il sottopunto 3 è sostituito dal seguente: «3. Per singole attrezzature di costo inferiore a 20000 EUR, è ammissibile il costo integrale di acquisto, purché l’attrezzatura sia stata acquistata prima degli ultimi tre mesi dell’attuazione del progetto, salvo casi debitamente giustificati. Singole attrezzature di costo pari o superiore a 20000 EUR sono ammissibili solo sulla base dell’ammortamento. In deroga dalle condizioni di cui sopra, per i mezzi di trasporto di costo inferiore a 250000 EUR è ammissibile il costo integrale di acquisto.»;

  2. 2) il punto II.1.4.2 è sostituito dal seguente: «II.1.4.2. Acquisto, costruzione o rinnovo 1. Se l’acquisto d’immobili è essenziale per l’attuazione del progetto ed è in nesso evidente con i suoi obiettivi, l’acquisto d’immobili, ossia di edifici già esistenti, oppure la costruzione d’immobili è ammissibile al cofinanziamento sulla base del costo integrale o parziale o sulla base dell’ammortamento, alle condizioni stabilite qui di seguito, fatta salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose: a) si deve ottenere, da un perito qualificato indipendente o da un organo ufficiale debitamente autorizzato, un certificato attestante che il prezzo non è superiore al valore di mercato e che l’immobile è conforme alle norme nazionali oppure non lo è in determinati aspetti, da precisare, ai quali il beneficiario finale intende porre rimedio come parte del progetto; b) l’immobile non deve esser stato acquistato mediante una sovvenzione comunitaria in epoca precedente all’attuazione del progetto; c) l’immobile deve essere utilizzato unicamente ai fini indicati nel progetto per almeno dieci anni dopo la data di conclusione del progetto, a meno che la Commissione non autorizzi esplicitamente altrimenti in caso di cofinanziamento del costo integrale o parziale; in caso di cofinanziamento sulla base dell’ammortamento, tale termine è ridotto a cinque anni; d) l’acquisto dell’immobile deve rispondere ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia ed essere considerato proporzionato alla finalità del progetto; e) in caso di cofinanziamento sulla base dell’ammortamento, è ammissibile soltanto la percentuale dell’ammortamento degli immobili corrispondente alla durata e al tasso del loro utilizzo effettivo per il progetto; l’ammortamento va calcolato secondo i principi contabili nazionali. 2. Le spese per il rinnovo, la ristrutturazione e l’ammodernamento di immobili sono ammissibili al cofinanziamento sulla base del costo integrale o parziale o sulla base dell’ammortamento. Per le spese di rinnovo si applicano soltanto le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).»

Art. 2

1. L’articolo 1 si applica a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

2. Gli Stati membri possono decidere di applicare i cambiamenti rispetto a progetti in corso o futuri, a partire dai programmi annuali 2011.

Art. 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2012 Per la Commissione Cecilia Malmström Membro della Commissione