Decisione di esecuzione 2012/516/PESC del Consiglio del 24 settembre 2012 che attua la decisione 2012/285/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio1, in particolare l’articolo 3,
Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC.
A seguito di una decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2048 (2012), sei persone dovrebbero essere cancellate dall’elenco riportato nell’allegato II della decisione 2012/285/PESC e inserite nell’elenco riportato nell’allegato I della stessa. È inoltre necessario modificare le voci relative a tali persone.
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli elenchi riportati negli allegati I e II della decisione 2012/285/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono cancellate dall’elenco riportato nell’allegato II della decisione 2012/285/PESC. Tali persone sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato I della decisione 2012/285/PESC e le relative voci sono modificate conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012 Per il Consiglio Il presidente A. D. Mavroyiannis