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Decisione del Consiglio del 24 settembre 2012 sulla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall’articolo 11 dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all’adozione del regolamento interno del comitato misto (2012/533/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

l’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari1 («accordo») è entrato in vigore il 1o aprile 2012.

L’articolo 11 dell’accordo istituisce un comitato misto incaricato, tra l’altro, di assicurare il buon funzionamento dell’accordo.

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo, il comitato misto definisce il proprio regolamento interno.

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno di tale comitato misto dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall’articolo 11 dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all’adozione del regolamento interno di tale comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012 Per il Consiglio Il presidente S. Aletraris