Decisione di esecuzione della Commissione del 24 settembre 2012 che conferma le misure proposte dai Paesi Bassi per la protezione delle zone marine di conservazione della Noordzeekustzone, della Vlakte van de Raan e del Voordelta [notificata con il numero C(2012) 6510] (I testi in lingua danese, francese, inglese, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede) (2012/638/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca1, in particolare l’articolo 8, paragrafi da 3 a 6, e l’articolo 9,
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche2, impone agli Stati membri di contribuire alla costituzione della rete, denominata «Natura 2000», delle zone speciali di conservazione che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie elencati negli allegati della direttiva stessa. L’articolo 6 della direttiva impone fra l’altro agli Stati membri di stabilire, per le zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie, di adottare le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, di sottoporre qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, a un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, nonché di dare il loro accordo su tale piano o progetto solo dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa.
L’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici3, impone agli Stati membri di adottare misure di conservazione speciali relative agli habitat delle specie di uccelli elencate nell’allegato I della direttiva.
Il 28 febbraio 2008 i Paesi Bassi hanno designato la regione denominata «Voordelta» come zona di conservazione speciale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE. Le misure proposte dai Paesi Bassi per la conservazione degli ecosistemi marini nel Voordelta sono state confermate con la decisione 2008/914/CE della Commissione4.
Il 25 febbraio 2009 i Paesi Bassi hanno designato la regione denominata Noordzeekustzone come zona di protezione speciale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE. Il 14 marzo 2011 i Paesi Bassi hanno modificato i confini della zona di conservazione e gli obiettivi di conservazione.
Il 14 marzo 2011 i Paesi Bassi hanno designato la regione denominata «Vlakte van de Raan» come zona di conservazione speciale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE.
Alle misure in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive si applicano le norme della politica comune della pesca.
L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare misure non discriminatorie intese a ridurre al minimo l’impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche, purché l’Unione non abbia adottato misure di conservazione o di gestione specificamente per questa zona. Le misure degli Stati membri devono essere compatibili con gli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente. Qualora rischino di interessare pescherecci di altri Stati membri, le misure considerate devono essere notificate alla Commissione, agli Stati membri e ai consigli consultivi regionali ed essere successivamente confermate dalla Commissione.
Il 27 agosto 2012 i Paesi Bassi hanno notificato le misure supplementari che intendono adottare nelle tre zone costiere sopra menzionate al Belgio, alla Danimarca, alla Germania, alla Francia e al Regno Unito (gli Stati membri interessati dalle misure), nonché al Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord e alla Commissione europea.
Le misure proposte dai Paesi Bassi istituiscono una suddivisione in zone della Noordzeekustzone. Prevedono inoltre l’introduzione di un sistema di dichiarazione di entrata per i pescherecci che entrano nelle tre zone speciali di conservazione con l’intento di svolgere attività che potrebbero danneggiare o perturbare in misura significativa gli obiettivi di conservazione previsti per le zone in questione.
L’uso di determinati attrezzi da pesca a contatto con il fondo marino è sottoposto a restrizioni specifiche. Le misure proposte stabiliscono le condizioni applicabili a questi tipi di pesca fino al 1o gennaio 2016.
La Francia, la Danimarca e il Regno Unito hanno scritto alla Commissione per confermare il loro accordo sulle misure proposte. In risposta alla richiesta della Francia di mettere a disposizione degli operatori mezzi supplementari e la posta elettronica, i Paesi Bassi hanno confermato che predisporranno il sistema elettronico di trasmissione dei dati e il sistema di sorveglianza dei pescherecci via satellite (VMS) per consentire alle navi dotate di tali sistemi di utilizzarli nelle zone di conservazione speciali in questione. A fini di certezza del diritto, i Paesi Bassi hanno inoltre accettato di precisare che il requisito di dichiarazione di entrata delle navi si applica anche al Voordelta.
Le restrizioni proposte dai Paesi Bassi non sono discriminatorie, poiché si applicano indistintamente a tutti gli operatori interessati attivi nelle zone di conservazione speciale, indipendentemente dal tipo di pesca. Tali misure sono volte a ridurre al minimo gli impatti della pesca sulla conservazione delle specie e degli ecosistemi marini e si applicano nella zona delle 12 miglia nautiche dalle linee di base. L’Unione non ha adottato misure di conservazione o di gestione della pesca destinate specificamente a queste zone.
Le misure proposte dai Paesi Bassi sono compatibili con gli obiettivi fissati all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, in particolare per quanto riguarda l’approccio precauzionale da seguire nell’adozione delle misure finalizzate alla tutela e alla conservazione delle risorse acquatiche vive.
Le misure proposte sono ritenute adeguate nella misura in cui consentono di conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e all’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le misure proposte dai Paesi Bassi per la conservazione degli ecosistemi marini nella Noordzeekustzone, nella Vlakte van de Raan e nel Voordelta, quali descritte negli allegati I, II e III, sono confermate a condizione che all’allegato I siano apportati i seguenti adeguamenti:
a) il testo del decreto deve precisare, ove del caso, che il requisito relativo alla dichiarazione di entrata delle navi si applica anche al Voordelta;
b) il decreto deve contemplare l’opzione, per le navi che ne sono dotate, di utilizzare il sistema elettronico di trasmissione dei dati e il sistema di sorveglianza dei pescherecci via satellite ai fini della dichiarazione di entrata nelle zone di conservazione speciali interessate.
Art. 2
Il Regno dei Paesi Bassi, il Regno del Belgio, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica francese, la Repubblica federale tedesca e il Regno di Danimarca sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012 Per la Commissione Maria Damanaki Membro della Commissione