Decisione del Consiglio del 24 settembre 2012 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (2012/643/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
È opportuno che l’Unione e il Canada amplino la cooperazione doganale per coprire le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica e alla gestione dei rischi connessi al fine di accrescere la sicurezza lungo tutta la catena logistica, facilitando nel contempo il commercio legittimo.
A tale scopo il 26 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Canada. La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica («accordo»).
La posizione che l’Unione deve adottare in sede di comitato misto di cooperazione doganale (CMCD) UE-Canada, se deve adottare atti che hanno effetti giuridici, dovrebbe essere decisa secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se necessario, le altre posizioni che devono essere adottate dall’Unione nel CMCD dovrebbero essere stabilite dal Consiglio conformemente all’articolo 16 del trattato sull’Unione europea.
È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma dell’accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica è autorizzata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo1.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012 Per il Consiglio Il presidente S. Aletraris