Decisione di esecuzione della Commissione del 26 settembre 2012 relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell’Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2012) 6543] (2012/535/UE)
Testo vigente
Art. 4 Piani di emergenza
1. Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato membro stabilisce un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 5 a 16 in caso di presenza confermata o sospetta del nematode del pino (di seguito «piano di emergenza»).
2.
Il piano di emergenza stabilisce:
a) una sezione specifica contenente informazioni di sintesi sulla valutazione del rischio di infestazione da nematode del pino per lo Stato membro interessato, incluse le informazioni di base sulla biologia del nematode del pino, i sintomi previsti e le piante ospiti colpite, così come i metodi di rilevamento, le principali vie di ingresso e di ulteriore diffusione, comprese le raccomandazioni su come ridurre il rischio di ingresso, insediamento e diffusione;
b) i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti nell'esecuzione del piano se la presenza del nematode del pino è ufficialmente confermata oppure sospetta, così come la catena di comando e le procedure di coordinamento delle azioni che devono essere intraprese dagli organismi ufficiali responsabili, dalle altre autorità pubbliche, dagli organismi delegati o dalle persone fisiche coinvolte, dai laboratori e dagli operatori;
c) le condizioni di accesso degli organismi ufficiali responsabili ai locali degli operatori e di altri;
d) le condizioni di accesso degli organismi ufficiali responsabili, se necessario, a laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere il nematode del pino;
e) le misure da adottare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni alla Commissione, agli altri Stati membri, agli operatori interessati e al pubblico in merito alla presenza del nematode del pino e alle misure adottate per combatterlo qualora la sua presenza sia ufficialmente confermata o sospetta;
f) le modalità di registrazione dei rilevamenti della presenza del nematode del pino;
g) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;
h) le procedure e le persone responsabili del coordinamento complessivo con gli Stati membri confinanti e, se del caso, con i paesi terzi confinanti.
Il contenuto del piano di emergenza deve tenere conto del rischio che l'organismo specificato costituisce per lo Stato membro interessato.
a)
b)
c)
d)
3. Gli Stati membri provvedono alla valutazione e alla revisione dei rispettivi piani di emergenza.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, i rispettivi piani di emergenza.
Art. 5 Zone delimitate
1.
Se i risultati dell’indagine annuale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile in una parte del territorio di uno Stato membro considerata in precedenza indenne da tale presenza, o se tale presenza è in altro modo dimostrata, lo Stato membro delimita immediatamente una zona come previsto al paragrafo 2 (di seguito «zona delimitata»).
Se la presenza del nematode del pino è rilevata nel vettore o in una partita di legname sensibile, cortecce sensibili o materiale da imballaggio in legno, lo Stato membro interessato effettua un’ispezione in prossimità del luogo in cui il vettore è stato catturato o in cui il legname sensibile, le cortecce sensibili o il materiale da imballaggio in legno si trovavano quando la presenza è stata constatata. Se i risultati dell’ispezione rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile, si applica il primo comma.
2.
La zona delimitata è costituita dalla zona in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino (di seguito «zona infestata») e da una zona circostante la zona infestata, larga almeno 20 km (di seguito «zona cuscinetto»).
Quando sono applicate le misure di eradicazione di cui all’articolo 6, lo Stato membro interessato può decidere di ridurre la larghezza della zona cuscinetto a non meno di 6 km, purché questa riduzione non comprometta l’eradicazione.
3.
Se è rilevata la presenza del nematode del pino in una zona cuscinetto, è immediatamente costituita una nuova zona delimitata come previsto dal paragrafo 1 per tenere conto di questo ritrovamento.
In alternativa, la zona delimitata esistente, quando vi sono applicate le misure di eradicazione di cui all’articolo 6, può essere modificata per tenere conto di questo ritrovamento.
L’accertamento della presenza del nematode del pino in una zona cuscinetto è immediatamente notificato alla Commissione e agli altri Stati membri.
4. Nel caso in cui sia rilevata la presenza del nematode del pino nel territorio di uno Stato membro e la zona delimitata si estenda all’interno del territorio di uno o più altri Stati membri, questi ultimi stabiliscono, come previsto dal paragrafo 1, una o più zone delimitate che completino la zona cuscinetto con una o più zone cuscinetto di larghezza corrispondente a quella della zona cuscinetto dello Stato membro in cui è avvenuto il ritrovamento.
5.
Gli Stati membri comunicano le zone delimitate del rispettivo territorio alla Commissione e agli altri Stati membri entro un mese dalla data del rilevamento della presenza del nematode del pino nella zona interessata.
Tale comunicazione comprende una descrizione delle zone delimitate, la loro ubicazione e i nomi delle entità amministrative interessate dalla delimitazione ed è corredata di una mappa indicante l’ubicazione di ciascuna zona delimitata, zona infestata e zona cuscinetto.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni modifica delle zone delimitate del rispettivo territorio entro il mese seguente la modifica.
6.
Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all’allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del nematode del pino nella zona delimitata in questione nei quattro anni precedenti, lo Stato membro interessato può decidere di non considerare più quella zona come zona delimitata. Uno Stato membro che si trova nella situazione di cui all’allegato I, punto 5, può decidere di considerare la zona non più delimitata nel caso in cui l’assenza del nematode del pino sia confermata dal prelievo di campioni e dalle analisi di cui all’allegato I, punto 7.
Lo Stato membro informa entro un mese la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione.
7.
La Commissione costituisce un elenco delle zone delimitate e lo comunica agli Stati membri.
L’elenco è aggiornato sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Commissione in applicazione dei paragrafi 5 e 6.
Art. 6 Eradicazione
1.
Gli Stati membri adottano le misure specificate nell’allegato I per eradicare il nematode del pino presente nelle zone delimitate dei rispettivi territori.
Il nematode del pino è considerato eradicato se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all’allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del nematode del pino nella zona delimitata in questione nei quattro anni precedenti o se l’assenza del nematode del pino è confermata dal prelievo di campioni e dalle analisi di cui all’allegato I, punto 7, terzo comma.
2. Gli Stati membri si assicurano che le misure di cui al paragrafo 1 siano messe in atto da personale tecnicamente qualificato degli organismi ufficiali responsabili o da altre persone tecnicamente qualificate che agiscono sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili.
Art. 7 Contenimento
1.
Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all’allegato I, punto 6, rivelano la presenza del nematode del pino in una zona delimitata durante un periodo di almeno quattro anni consecutivi e l’esperienza acquisita indica che, nella situazione in questione, l’eradicazione del nematode del pino è impossibile, lo Stato membro interessato può decidere di contenere il nematode del pino all’interno di quella zona, anziché eradicarlo.
Lo Stato membro interessato può tuttavia, prima della fine di tale periodo, decidere di contenere, anziché eradicare, il nematode del pino se il diametro della zona infestata è superiore a 20 km, la presenza del nematode del pino è rilevata in tutta la zona infestata e l’esperienza acquisita indica che, nella situazione in questione, l’eradicazione del nematode del pino in quella zona è impossibile.
Le misure di contenimento messe in atto sono quelle indicate nell’allegato II.
2.
Se uno Stato membro decide, come previsto dal paragrafo 1, di attuare misure di contenimento anziché misure di eradicazione, informa la Commissione della sua decisione, indicandone le ragioni.
Se è applicato il paragrafo 1, secondo comma, la Commissione effettua indagini in tale Stato membro per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste da tale comma.
3. Le zone delimitate in cui sono attuate misure di contenimento come previsto dal paragrafo 1 sono segnalate come tali nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 7. Gli Stati membri possono attuare misure di contenimento solo nelle zone delimitate che sono state segnalate in tale elenco come zone in cui sono attuate misure di contenimento del nematode del pino.
4. Gli Stati membri si assicurano che le misure di cui al paragrafo 1 siano messe in atto da personale tecnicamente qualificato degli organismi ufficiali responsabili o da altre persone tecnicamente qualificate che agiscono sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili.
Art. 8 Informazione degli operatori e del pubblico
Quando sono attuate le misure di eradicazione di cui all’articolo 6 o le misure di contenimento di cui all’articolo 7, gli Stati membri interessati provvedono a informare gli operatori interessati e il pubblico.
Art. 9 Comunicazione delle misure nazionali
1. Gli Stati membri, entro il mese seguente la notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, della presenza del nematode del pino in una parte del loro territorio in precedenza considerata indenne, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure che hanno adottato e quelle che hanno deciso di adottare per l’eradicazione del nematode del pino in applicazione dell’articolo 6.
2.
Quando uno Stato membro adotta misure per l’eradicazione del nematode del pino in applicazione dell’articolo 6, la comunicazione di cui al paragrafo 1 ha per oggetto le misure riguardanti l’abbattimento, il prelievo e l’analisi di campioni, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili indicate nell’allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, la pianificazione e le modalità di organizzazione delle indagini di cui all’allegato I, punto 6, compresi il numero delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di laboratorio da effettuare.
Quando uno Stato membro adotta misure per il contenimento del nematode del pino in applicazione dell’articolo 7, la comunicazione delle misure di cui al paragrafo 1 ha per oggetto le misure riguardanti l’abbattimento, il prelievo e l’analisi di campioni, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili, la pianificazione e le modalità di organizzazione delle indagini di cui all’allegato II, punti 2 e 3, compresi il numero delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di laboratorio da effettuare.
La comunicazione delle misure comprende anche una descrizione delle misure di informazione degli operatori interessati e del pubblico di cui all’articolo 8 e dei controlli di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sui risultati delle misure adottate tra il 1o aprile dell'anno precedente e il 31 marzo dell'anno della comunicazione, in applicazione degli articoli 6 e 7.
La relazione include tutti i seguenti elementi:
a) il numero e i luoghi dei rilevamenti della presenza del nematode del pino, con le relative mappe, individuati rispettivamente per la zona infestata e per la zona cuscinetto;
b) il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state individuate, specificando il numero delle piante completamente distrutte da incendi boschivi o da tempeste;
c) il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state campionate;
d) il numero di campioni prelevati su piante morte, piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta e analizzati per accertare la presenza del nematode del pino;
e) il numero di campioni risultati positivi ai test per la presenza del nematode del pino;
f) il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state eliminate, specificando il numero di piante individuate prima dell'inizio del periodo pertinente;
g) il numero e l'ubicazione delle trappole e il periodo di monitoraggio, così come il numero di vettori catturati, le specie interessate, il numero di vettori analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, il numero di campioni analizzati per accertare la presenza del nematode del pino rispettivamente nella zona tampone e nelle zone infestate, compreso il numero di campioni eventualmente risultati positivi ai test per la presenza del nematode del pino.
Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui alle lettere b) ed f) durante i seguenti periodi: dal 1o gennaio al 31 marzo, dal 1o aprile al 31 ottobre e dal 1o novembre al 31 dicembre dell'anno precedente e dal 1o gennaio al 31 marzo dell'anno della comunicazione.
Nel comunicare tali informazioni gli Stati membri fanno riferimento al periodo di raccolta in questione.
4. Gli Stati membri, entro il 1o marzo di ogni anno seguente la notifica di cui al paragrafo 1, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure che hanno deciso di attuare nel corso di quell’anno per l’eradicazione del nematode del pino in applicazione dell’articolo 6.
5.
Quando uno Stato membro decide di contenere la propagazione del nematode del pino in una zona delimitata in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri una versione conformemente riveduta della comunicazione delle misure di cui al paragrafo 1.
La comunicazione delle misure può coprire un periodo massimo di 5 anni nel caso di una zona delimitata in cui sono attuate misure di contenimento in applicazione dell’articolo 7. Se la comunicazione copre più di un anno, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri una versione riveduta della comunicazione delle misure entro il 31 ottobre dell’anno in cui essa scade.
Quando sono decise modifiche rilevanti delle misure di contenimento, la comunicazione delle misure è riveduta e comunicata immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
Art. 10 Movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno dell’Unione
1. Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto sono ammesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato III, sezione 1.
2. Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno di zone infestate in cui sono attuate misure di eradicazione sono ammesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato III, sezione 2.
3. Gli Stati membri possono limitare le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno di zone infestate in cui sono attuate misure di contenimento.
Art. 11 Controlli sulle movimentazioni da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto
1.
Gli Stati membri effettuano frequenti controlli casuali su piante sensibili e su legname e cortecce sensibili movimentati da zone delimitate del loro territorio verso zone non delimitate e da zone infestate del loro territorio verso zone cuscinetto.
Gli Stati membri decidono di effettuare controlli mirati sulla base del rischio che nelle piante o nel legname e nelle cortecce da controllare siano presenti nematodi del pino vivi, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilità delle piante o del legname e delle cortecce e del fatto che l’operatore responsabile delle movimentazioni si sia in precedenza conformato alle disposizioni della presente decisione e della decisione 2006/133/CE.
I controlli sulle piante sensibili e sul legname e sulle cortecce sensibili sono effettuati:
a) nei punti di passaggio da zone infestate a zone cuscinetto;
b) nei punti di passaggio da zone cuscinetto a zone non delimitate;
c) nel luogo di destinazione situato nella zona cuscinetto;
d) nel luogo d’origine situato nella zona infestata (per esempio segherie) da cui sono trasportati al di fuori della zona infestata.
Gli Stati membri possono decidere di effettuare controlli anche in luoghi diversi da quelli indicati alle lettere da a) a d).
I controlli consistono in un controllo documentale per quanto riguarda le prescrizioni di cui all’allegato III, sezione 1, in un controllo di identità e, in caso di inosservanza, accertata o sospetta, di tali prescrizioni, in un controllo fitosanitario comprendente un’analisi per l’accertamento della presenza del nematode del pino.
2.
Gli Stati membri effettuano controlli casuali sulle piante sensibili e sul legname e sulle cortecce sensibili trasportati da zone delimitate situate al di fuori del proprio territorio verso zone non delimitate situate nel proprio territorio.
I controlli consistono in un controllo documentale per quanto riguarda le prescrizioni di cui all’allegato III, sezione 1, un controllo di identità e un controllo fitosanitario comprendente un’analisi per l’accertamento della presenza del nematode del pino.
3.
Gli Stati membri comunicano, entro il 30 aprile di ciascun anno, agli altri Stati membri e alla Commissione il periodo e i risultati dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 effettuati nel corso dell'anno precedente.
Se i controlli rivelano la presenza del nematode del pino in piante sensibili o in legname o cortecce sensibili, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
Art. 12 Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell’articolo 10
Se dai controlli di cui all’articolo 11 risulta che le disposizioni della sezione 1 o della sezione 2 dell’allegato III non sono rispettate, lo Stato membro che ha effettuato i controlli adotta immediatamente una delle seguenti misure:
a) il materiale non conforme è distrutto;
b) il materiale non conforme è trasferito sotto controllo ufficiale verso un impianto di trattamento a tal fine specificamente autorizzato, in cui è sottoposto a un trattamento termico per effetto del quale il legname e le cortecce sensibili raggiungono in ogni punto una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l’assenza di nematodi del pino vivi e vettori vivi;
c) se il materiale non conforme è costituito da materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti, e fatto salvo l’allegato III, esso è rinviato sotto controllo ufficiale nel luogo di spedizione o in un luogo situato in prossimità del luogo di intercettazione perché gli oggetti siano reimballati e il materiale da imballaggio in legno sia distrutto, in modo da evitare ogni rischio di propagazione del nematode del pino.
Art. 13 Autorizzazione degli impianti di trattamento
1.
Gli Stati membri nel cui territorio esiste una zona delimitata autorizzano impianti di trattamento adeguatamente attrezzati a effettuare una o più delle seguenti operazioni specificate nell’allegato III:
a) trattamento di legname e cortecce sensibili, come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), e sezione 2, punto 2, primo comma, lettera c);
b) rilascio dei passaporti delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE della Commissione6 per il legname e le cortecce sensibili trattati dall’impianto di trattamento in questione in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera b), e sezione 2, punto 2, secondo comma, lettera b);
c) trattamento del materiale da imballaggio in legno, come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 3, lettera a), e sezione 2, punto 3;
d) marcatura degli alveari, delle cassette-nido per uccelli e del materiale da imballaggio in legno trattato dall'impianto di trattamento in questione in applicazione, rispettivamente, dei punti a) e c), in conformità all'allegato II dello standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera b), e punto 3, lettera b), e sezione 2, punto 3.
Tali impianti sono di seguito designati «impianti di trattamento autorizzati».
2. Gli impianti di trattamento autorizzati assicurano la tracciabilità del legname, delle cortecce e del materiale da imballaggio in legno sensibili trattati.
Art. 14 Autorizzazione alla marcatura
1.
Gli Stati membri nel cui territorio esiste una zona delimitata autorizzano i produttori di materiale da imballaggio in legno, alveari e cassette-nido per uccelli adeguatamente attrezzati ad apporre una marcatura, in conformità all'allegato II dello standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, sul materiale da imballaggio in legno, sugli alveari e sulle cassette-nido per uccelli ottenuti utilizzando legname trattato da un impianto di trattamento autorizzato e accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE.
Tali produttori sono qui di seguito designati «produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati»
2. I produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati utilizzano per la produzione di materiale da imballaggio in legno esclusivamente legname proveniente da impianti di trattamento specificamente autorizzati e accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE e si accertano che la provenienza da tali impianti di trattamento del legname utilizzato sia tracciabile.
Art. 15 Controllo degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati
Gli Stati membri eseguono controlli sugli impianti di trattamento autorizzati e sui produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati per verificare che operino correttamente, nei modi prescritti dalla loro autorizzazione.
Gli Stati membri si assicurano che tali controlli siano eseguiti da personale tecnicamente qualificato degli organismi ufficiali responsabili o da altre persone tecnicamente qualificate che agiscono sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili.
Art. 16 Revoca delle autorizzazioni rilasciate agli impianti di trattamento e ai produttori di materiale da imballaggio in legno
1.
Se lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione viene a conoscenza della presenza del nematode del pino in legname, cortecce o materiale da imballaggio in legno sensibili trattati da un impianto di trattamento autorizzato, revoca immediatamente tale autorizzazione.
Se lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione viene a conoscenza della presenza del nematode del pino in materiale da imballaggio in legno sensibile recante la marcatura apposta da un produttore di materiale da imballaggio in legno autorizzato, revoca immediatamente tale autorizzazione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, se lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione, viene a conoscenza del fatto che un impianto di trattamento autorizzato o un produttore di materiale da imballaggio in legno autorizzato non opera nei modi prescritti dalla sua autorizzazione, adotta le misure necessarie perché gli articoli 13 e 14 siano rispettati.
Art. 17 Elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati
1. Gli Stati membri informano la Commissione quando rilasciano un’autorizzazione a un impianto di trattamento ai sensi dell’articolo 13 o a un produttore di materiale da imballaggio in legno ai sensi dell’articolo 14 e quando revocano tale autorizzazione.
2. La Commissione costituisce un elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati e lo trasmette agli Stati membri. La parte A dell’elenco contiene gli impianti di trattamento autorizzati, la parte B i produttori autorizzati di materiale da imballaggio in legno. L’elenco è aggiornato sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.
Art. 18 Abrogazione
La decisione 2006/133/CE è abrogata.
Art. 19 Riesame
La presente decisione è riesaminata entro il 31 luglio 2015.
Art. 20 Data di applicazione
La seconda frase del punto 2, lettera a), della sezione 1 dell’allegato III, e la seconda frase del punto 2, lettera c), della sezione 2 dell’allegato III si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Art. 21 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2012 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione