Decisione 2012/642/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012 relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
Il Consiglio ha adottato per la prima volta misure restrittive nei confronti della Bielorussia con la posizione comune 2004/661/PESC1. Ha continuato a esprimere profonda preoccupazione per la persistente mancanza di rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto in Bielorussia e per il fatto che i prigionieri politici non sono stati rilasciati o riabilitati e ha pertanto rinnovato e prorogato le misure adottate.
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia2.
Preoccupazioni specifiche hanno portato a imporre misure restrittive nei confronti di persone considerate dal rapporto Pourgourides come i principali responsabili della sparizione irrisolta di quattro noti personaggi in Bielorussia nel 1999-2000 e della successiva azione di copertura, o che non hanno disposto l'avvio di un'indagine indipendente o il perseguimento delle sparizioni.
Sono state inoltre imposte misure nei confronti dei responsabili dei brogli nelle elezioni e nel referendum tenutisi in Bielorussia il 17 ottobre 2004, delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 marzo 2006 e il 19 dicembre 2010, nonché degli autori di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione di manifestanti pacifici a seguito di dette elezioni e di detto referendum.
Particolare responsabilità è imputabile ai funzionari direttamente coinvolti o responsabili del carattere fraudolento delle elezioni presidenziali e del referendum, ai responsabili dell'organizzazione e della diffusione di informazioni false attraverso i media controllati dallo Stato, ai responsabili del ricorso alla forza eccessivo e in assenza di provocazione nei confronti di dimostranti pacifici e disarmati, ai responsabili dell'applicazione per motivi politici delle vigenti sanzioni amministrative e penali nei confronti di numerosi gruppi di rappresentanti della società civile, dell'opposizione democratica, delle ONG e dei media liberi in Bielorussia, e ai responsabili della violazione sistematica e coordinata delle norme internazionali in materia di diritti umani e delle leggi della Repubblica di Bielorussia nell'amministrare la giustizia e nell'impiegare metodi di coercizione e intimidazione nei confronti di rappresentanti legali di detenuti e di altre persone.
Inoltre, considerata la gravità della situazione, dovrebbero essere imposte misure anche nei confronti delle persone che ricoprono alte cariche in Bielorussia e delle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono, in particolare delle persone ed entità che forniscono un sostegno finanziario o materiale al regime.
Per garantirne l'efficacia, tali misure dovrebbero essere applicate anche alle entità possedute o controllate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia e alle entità possedute o controllate da persone ed entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono.
Constatando che anche le ultime elezioni del 23 settembre 2012 sono risultate incompatibili con le norme internazionali, in particolare nei risultati preliminari della missione di osservazione elettorale in Bielorussia dell'OSCE/ODIHR e che la situazione per quanto riguarda la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto non è migliorata, il Consiglio ribadisce le sue profonde preoccupazioni riguardo alla situazione in Bielorussia.
In base ad un riesame della decisione 2010/639/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2013.
A fini di chiarezza le misure imposte dalla decisione 2010/639/PESC dovrebbero essere riunite in un unico atto giuridico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Bielorussia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché attrezzature che potrebbe essere utilizzate a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano o meno originari da detti territori.
2. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).
Art. 1 bis
1. Fatto salvo l’articolo 1 della presente decisione, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1 nonché armi da fuoco e altre armi elencate nell’allegato VI della presente decisione, anche non originari dell’Unione.
1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.
2. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
Art. 1 bis bis
1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'importazione, l'acquisto o il trasferimento relativi:
a) alla fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; o
b) all'esecuzione di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
Art. 1 ter
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.
3. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3 bis.
3 ter.
3 quater.
3 quinquies.
3 sexies. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 2931, 2932, 4001, 4015, 4016, 6805, 7318, 7325, 8209 e 8311, elencati nell'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 765/2006, necessari per l'esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4.
5.
6
7. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.
8. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:
a) usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
b) l'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione e per adempiere ai propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Bielorussia; oppure
c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.
9.
10. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
11. I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.
12. In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui ai codici NC 3917, 8523 e 8536 elencati nell'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 765/2006, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari a fini di manutenzione o riparazione di dispositivi medici.
13. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni seguenti o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Bielorussia:
a) beni che rientrano nel codice NC 841720;
b) tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm.
c) beni che rientrano nel codice NC 841460;
d) beni che rientrano nel codice NC 391620 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.
14. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nel codice NC 3917 10 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati esclusivamente per la produzione di prodotti alimentari destinati al consumo umano in Bielorussia.
14 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 8517 62 e 8523 52 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile.
14 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie che rientrano nel codice NC 3403 19 80 elencati nell'allegato XIX del regolamento (CE) n. 765/2006, esportati dall'Ungheria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati all'Azerbaigian.
15. Nel decidere sulle richieste di autorizzazione per gli usi di cui ai paragrafi 8, 10, 12, 13, 14 e 14 bis, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.
16. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 8, 10, 12, 13, 14, 14 bis o 14 ter entro due settimane dal rilascio.
17. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Art. 2
1. L’articolo 1 non si applica:
a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente a uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione, ovvero a operazioni di gestione delle crisi dell’UE e dell’ONU;
b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia;
c) alla prestazione di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione e altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;
d) alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni,
purché le esportazioni e l’assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.
2. L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Bielorussia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per esclusivo uso personale.
3.
4.
5.
Art. 2 bis
1. Gli Stati membri, conformemente alle proprie norme nazionali e al proprio diritto nazionale e in linea con il diritto internazionale, in particolare con i pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, negano il permesso di atterraggio, decollo o sorvolo relativi al loro territorio a qualsiasi aeromobile operato da vettori aerei bielorussi, compresi i vettori commerciali.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.
3. Il paragrafo 1 non si applica qualora lo Stato membro o gli Stati membri interessati stabiliscano che un atterraggio, un decollo o un sorvolo è necessario per fini umanitari o per ogni altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione. In tale caso, lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione.
Art. 2 bis ter
1. Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo sostiene la Commissione e gli Stati membri nel garantire l’attuazione e il rispetto dell’articolo 2 bis e dell’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione. In particolare, il gestore della rete respinge tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali risulta l’intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territorio dell’Unione o della Bielorussia, attività che costituiscono una violazione delle disposizioni della presente decisione, di modo che il pilota non sia autorizzato a volare.
2. Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e agli Stati membri, sulla base dell’analisi dei piani di volo, relazioni sull’attuazione dell’articolo 2 bis.
Art. 2 ter
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, o per l'utilizzo in Bielorussia, di apparecchiature, tecnologie o software destinati principalmente a essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte o per conto delle autorità bielorusse, di internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet di qualsiasi tipo, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali apparecchiature, tecnologie o software da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.
2.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologie o software, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet di qualsiasi tipo, nonché la relativa prestazione di assistenza finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 1, qualora abbiano fondati motivi di ritenere che tali apparecchiature, tecnologie o software non saranno usati a fini di repressione da parte del governo bielorusso, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici o di qualunque persona fisica o giuridica o entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro quattro settimane dal rilascio.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Art. 2 quater
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio2, siano tali beni e tecnologie originari o meno di detto territorio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.
2. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3.
Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che siano destinati a:
a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali; oppure
b) usi medici o farmaceutici, a condizione che non figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del regolamento (EC) n. 765/2006.
c)
d)
f)
L’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione di cui al presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per beneficiario in Bielorussia.
3 bis. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da .
3 ter. Gli Stati membri prevedono i requisiti in materia di notifica connessi con l’uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare per prodotti esportati in virtù di tali esenzioni che lo Stato membro in cui l’esportatore risiede o ha sede richieda.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o tale relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a:
a)
b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c) il funzionamento, la manutenzione, il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
d)
e) reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;
f) uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
g) rappresentanze diplomatiche dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;
h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
i) aggiornamenti di software;
j) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure
k) usi medici o farmaceutici, a condizione che siano figuranti nell’elenco di cui all’allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006.
4 bis. In deroga al paragrafo 1 bis, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), h) e k), del presente articolo.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o tale relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, purché l’autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
6. Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Le autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell’Unione.
7. Nel decidere in merito alle autorizzazioni di cui ai paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non rilasciano l’autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:
i) l’utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato II o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell’articolo 2 quinquies bis, paragrafo 1 ter, lettera a); oppure
ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati ai settori aeronautico o spaziale.
8. L'autorità competente possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da essa già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.
9. I paesi partner di cui al paragrafo 4, lettere f) e g), del presente articolo e all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, lettere f) e g), che applicano misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti, sono elencate nell'allegato IV.
Art. 2 quinquies
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.
1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie esportati dall'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.
1 bis bis. Fatto salvo il divieto di esportazioni indirette di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, è richiesta un'autorizzazione per l'esportazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza verso paesi terzi diversi dalla Bielorussia, qualora l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o a un uso in Bielorussia.
2. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3.
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che siano destinati a:
a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o risposta a catastrofi naturali; oppure
b) usi medici o farmaceutici, a condizione che figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006.
c)
d)
f)
L’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione di cui al presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per beneficiario in Bielorussia.
3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia, destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da .
3 ter. Gli Stati membri prevedono i requisiti in materia di notifica connessi con l’uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare per prodotti esportati in virtù di tali esenzioni che lo Stato membro in cui l’esportatore è residente o stabilito richiede.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o tale relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a:
a)
b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c) il funzionamento, la manutenzione, il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
d) sicurezza marittima;
e) reti di comunicazione elettronica civile che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;
f) uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
g) rappresentanze diplomatiche dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;
h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
j) aggiornamenti di software;
k) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure
l) usi medici o farmaceutici, a condizione che figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006
i)
4 bis.
4 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), h) e l).
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l'autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
5 bis.
6. Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Le autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell’Unione.
6 bis. Qualora sia richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 bis bis, le autorità competenti procedono conformemente alle norme e alle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis.
7. Nel decidere se rilasciare o no un’autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non rilasciano l’autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:
i) l’utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato II o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell’articolo 1 quinquies bis, paragrafo 1 ter, lettera a); oppure
ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati ai settori aeronautico o spaziale.
8. L' autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.
9. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Art. 2 quinquies bis
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, e beni e tecnologie che figurano nell’elenco di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 765/2006, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’allegato II.
1 bis. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’allegato II;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’allegato II; oppure
c) vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’allegato II.
1 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono consentire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che figurano nell’elenco di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 765/2006 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che:
a) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente; oppure
b) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, purché l’autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
2. Le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti dello Stato membro conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Tali autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell'Unione.
3. L’autorità competente può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione già concessa a norma del paragrafo 1 se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.
Art. 2 quinquies ter
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.
4. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Art. 2 sexies
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per l'utilizzo in Bielorussia, di beni usati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali beni originari o meno di detto territorio.
1 bis. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di assicurazione e riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.
2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
3.
Art. 2 sexies bis
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
2. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure
c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
3. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica ai beni di lusso nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo se diversamente specificato.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.
5.
6. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'esportazione in Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.
7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 entro due settimane dal rilascio.
8. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Art. 2 sexies ter
1. È vietato:
a) acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Bielorussia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Bielorussia;
b) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Bielorussia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Bielorussia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
c) creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Bielorussia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Bielorussia; oppure
d) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:
a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi prodotti petroliferi raffinati, a meno che non sia vietato a norma dell'articolo 2 septies, dalla Bielorussia, o attraverso la Bielorussia, nell'Unione; oppure
b) essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Bielorussia appartenente a una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.