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Decisione della Corte di giustizia del 23 ottobre 2012 relativa alle funzioni giurisdizionali del vicepresidente della Corte (2012/671/UE)

Testo vigente

LA CORTE

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 278, 279, 280 e 299, quarto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e, in particolare, gli articoli 81, terzo e quarto comma, 157 e 164, terzo comma,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 9 bis, 39 e 57,

visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 25 settembre 2012, e, in particolare, gli articoli 10, paragrafo 3, 13 e da 160 a 166,

Ai sensi dell’articolo 39, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, i poteri di cui al primo comma di tale disposizione possono essere esercitati, alle condizioni determinate dal regolamento di procedura, dal vicepresidente della Corte di giustizia.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, la Corte, mediante decisione, precisa le condizioni in presenza delle quali il vicepresidente sostituisce il presidente della Corte nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 25 settembre 2012, entrerà in vigore il 1o novembre 2012.

La decisione relativa alle condizioni in presenza delle quali il vicepresidente sostituisce il presidente della Corte nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali dovrebbe entrare in vigore alla stessa data.

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il vicepresidente della Corte sostituisce il presidente della Corte nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dagli articoli 39, primo comma, e 57 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dagli articoli da 160 a 166 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

In caso di impedimento del vicepresidente, le funzioni menzionate nel comma precedente sono esercitate da uno dei presidenti delle sezioni di cinque giudici o, in mancanza, da uno dei presidenti delle sezioni di tre giudici o, in mancanza, da uno degli altri giudici, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 7 del regolamento di procedura.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2012 Il Cancelliere A. Calot Escobar Il Presidente V. Skouris