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Decisione 2013/12/PESC del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, il 25 giugno 2012, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («accordo»).

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Art. 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2012 Per il Consiglio Il presidente M. Bødskov