Decisione 2012/662/PESC del Consiglio del 25 ottobre 2012 a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall’Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2,
Il 15-16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni (strategia dell’UE in materia di SALW). Detta strategia ha evidenziato che, al fine di ridurre al minimo i rischi rappresentati dal traffico illegale e dall’eccessiva accumulazione di SALW, dovrebbe essere presa in considerazione in particolare la questione delle immense scorte di SALW presenti in Europa orientale e sud-orientale, nonché la questione dei modi di diffusione nelle zone di conflitto.
La strategia dell’UE in materia di SALW indica tra i suoi obiettivi la promozione di un multilateralismo efficace per sviluppare i meccanismi internazionali, regionali e all’interno dell’Unione e dei suoi Stati membri contro l’offerta e la diffusione destabilizzante delle SALW e relative munizioni. Nel piano d’azione la strategia riconosce nell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) una delle organizzazioni regionali con cui occorrerebbe sviluppare la cooperazione. Tale piano d’azione contiene in particolare disposizioni specifiche relative al sostegno da accordare alle azioni dell’OSCE per la lotta contro il traffico illecito di SALW e relative munizioni e la distruzione delle scorte in eccedenza degli Stati partecipanti all’OSCE («Stati partecipanti»).
Il 24 novembre 2000 gli Stati partecipanti hanno adottato il documento OSCE sulle SALW con cui si impegnavano a istituire e attuare controlli nazionali efficaci sui trasferimenti di SALW, compresi i controlli sulle esportazioni e sulle attività di intermediazione. Il documento sottolinea altresì gli effetti destabilizzanti sulla sicurezza nazionale, regionale e internazionale derivanti dall’eccessiva accumulazione di SALW e da un’inadeguata gestione e messa in sicurezza delle scorte. Il documento indica la distruzione quale metodo privilegiato per smaltire le eccedenze di SALW.
Il 26 maggio 2010 gli Stati partecipanti hanno adottato il piano d’azione dell’OSCE sulle SALW, in cui si fa riferimento, tra l’altro, alla necessità di istituire o consolidare il quadro giuridico degli Stati partecipanti per le attività di intermediazione legali, potenziare gli impegni in materia di gestione e di sicurezza delle scorte di SALW, rafforzare l’impegno assunto dagli Stati partecipanti a distruggere le eccedenze di SALW e le SALW illegali e migliorare gli strumenti per aumentare la loro capacità di distruzione delle scorte di SALW e delle SALW illegali.
Il 23 giugno 2003 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la posizione comune 2003/468/PESC sul controllo dell’intermediazione di armi1, in cui si richiede agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie, tra cui un quadro giuridico chiaro per le attività di intermediazione lecite, al fine di controllare le attività di intermediazione che hanno luogo nel loro territorio e si esortano gli stessi a prendere in considerazione il controllo delle attività di intermediazione svolte al di fuori del loro territorio da loro cittadini residenti o stabiliti nel loro territorio.
L’8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari2. La posizione comune 2008/944/PESC stabilisce una serie di criteri che servono da orientamento per gli Stati membri nel valutare le domande in materia di esportazione, riesportazione e intermediazione di armi convenzionali. Essa chiede agli Stati membri di adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri di detta posizione comune,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di promuovere la pace e la sicurezza, nonché un multilateralismo efficace a livello globale e regionale, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:
rafforzare la pace e la sicurezza nel vicinato dell’Unione attraverso la riduzione della minaccia rappresentata dal traffico illegale e dall’eccessiva accumulazione di SALW nella regione dell’OSCE,
promuovere un multilateralismo efficace a livello regionale incoraggiando l’azione dell’OSCE volta a impedire l’eccessiva accumulazione e il traffico illegale di SALW e relative munizioni.
2.
Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1, l’Unione adotta i seguenti progetti:
organizzazione di un seminario regionale di formazione destinato ai funzionari dei pertinenti Stati partecipanti responsabili dei controlli sulle intermediazioni di SALW,
miglioramento della sicurezza dei siti di deposito di scorte di SALW in Bielorussia e Kirghizistan,
distruzione delle SALW in eccedenza in Bielorussia e Kirghizistan al fine di impedirne la distrazione verso il traffico illegale,
introduzione di un software per la gestione degli inventari di SALW al fine di migliorare la registrazione delle scorte di SALW e munizioni convenzionali e la loro tracciabilità in vari Stati partecipanti.
Una descrizione particolareggiata di tali progetti figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata ai seguenti due enti esecutivi:
a) Il segretariato OSCE provvederà:
all’organizzazione di un seminario regionale di formazione destinato ai funzionari dei pertinenti Stati partecipanti riguardante i controlli sulle intermediazioni di SALW,
al miglioramento della sicurezza dei siti di deposito di scorte di SALW in Bielorussia e Kirghizistan,
alla distruzione delle SALW in eccedenza in Bielorussia e Kirghizistan al fine di impedirne la distrazione verso il traffico illegale,
all’introduzione di un software per gli inventari, al fine di migliorare la gestione delle scorte, la registrazione e la tracciabilità delle armi;
b) L’ufficio del programma di sviluppo delle Nazioni Unite in Bielorussia (ufficio PSNU in Bielorussia) provvederà al miglioramento della sicurezza dei depositi di scorte di armi convenzionali e munizioni in Bielorussia.
3. Il segretariato OSCE e l’ufficio PSNU in Bielorussia svolgono tali compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con il segretariato OSCE e l’ufficio PSNU in Bielorussia.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1680000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione del contributo di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il segretariato OSCE e l’ufficio PSNU in Bielorussia. Gli accordi prevedono che il segretariato OSCE e l’ufficio PSNU in Bielorussia abbiano l’obbligo di assicurare la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere gli accordi di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione degli accordi di finanziamento.
Art. 4
L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base delle relazioni periodiche preparate dal segretariato OSCE e dall’ufficio PSNU in Bielorussia. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione degli accordi di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3 o sei mesi dopo la data della sua adozione se nessun accordo di finanziamento è stato concluso entro tale termine.
Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2012 Per il Consiglio Il presidente E. Mavrou