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Decisione del Consiglio del 29 ottobre 2012 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l’Unione europea e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (2013/36/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

La Commissione europea ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata («accordo») tra l’Unione europea e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, conformemente alla decisione del Consiglio del 6 ottobre 2011 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.

L’accordo è stato siglato il 24 aprile 2012.

È opportuno firmare e applicare a titolo provvisorio l'accordo, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

È necessario stabilire modalità procedurali per la partecipazione dell’Unione al comitato misto istituito a norma dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma a nome dell’Unione dell’accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l’Unione europea e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea è autorizzata, con riserva della conclusione dell'accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Art. 3

L’accordo è applicato a titolo provvisorio, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo, a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 4

1. In sede di comitato misto istituito dall’articolo 7 dell’accordo, l’Unione è rappresentata dalla Commissione.

2. Previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che l’Unione deve adottare in sede di comitato misto, compreso con riferimento all’adozione degli allegati dell’accordo e all’adozione di modifiche a tali allegati dell’accordo.

Art. 5

La Commissione può adottare le misure opportune a norma degli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11 dell’accordo.

Art. 6

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull’attuazione dell’accordo.

Art. 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 29 ottobre 2012 Per il Consiglio Il presidente E. Flourentzou