Decisione di esecuzione della Commissione del 5 novembre 2012 relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione [notificata con il numero C(2012) 7697] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/688/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
Il 14 dicembre 1998 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 128/1999/CE sull’introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità2 (decisione UMTS), che riguarda le bande di frequenze 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz («banda terrestre 2 GHz») e in cui era previsto che gli Stati membri adottassero le misure necessarie per consentire l’introduzione coordinata e progressiva dei servizi UMTS sul proprio territorio entro il 1o gennaio 2002 al più tardi e, in particolare, mettessero a punto un sistema di autorizzazione per l’UMTS entro il 1o gennaio 2000. La decisione è giunta a scadenza il 22 gennaio 2003, ma l’armonizzazione dello spettro radio è rimasta.
Dalla suddetta data la Commissione ha sostenuto un uso più flessibile dello spettro radio nella comunicazione «Maggiore flessibilità per un accesso rapido allo spettro radio riservato alle comunicazioni elettroniche senza fili»3 che, tra l’altro, riguarda la banda terrestre 2 GHz e mira a evitare perturbazioni del mercato. I principi di neutralità tecnologica e di neutralità dei servizi sono stati confermati dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)4.
La designazione delle sottobande accoppiate 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz («banda terrestre 2 GHz accoppiata») per i sistemi in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica costituisce un elemento importante nell’ambito della convergenza dei settori delle comunicazioni mobili e fisse e del settore radiotelevisivo e rispecchia le innovazioni tecniche realizzate. I sistemi operanti nella banda terrestre 2 GHz accoppiata dovrebbero essere destinati principalmente all’accesso degli utilizzatori finali ai servizi a banda larga.
Gli utilizzatori dei servizi a banda larga senza fili per i quali la banda terrestre 2 GHz accoppiata è già usata attualmente in uno Stato membro possono ottenere l’accesso ai servizi analoghi in qualsiasi altro Stato membro. Tuttavia, la sottobanda 1900-1920 MHz non accoppiata, benché concessa in licenza agli operatori in vari Stati membri, resta abbondantemente inutilizzata, mentre del tutto inutilizzata è la sottobanda 2010-2025 MHz non accoppiata, concessa in licenza agli operatori soltanto in pochi Stati membri.
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, in data 15 giugno 2009 la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di elaborare condizioni tecniche meno restrittive per le bande di frequenze in cui è prevista l’applicazione del concetto WAPECS (politica di accesso senza fili per i servizi di comunicazione elettronica).
In risposta a tale mandato la CEPT ha pubblicato un rapporto (rapporto CEPT 39) recante condizioni tecniche meno restrittive e orientamenti per la relativa applicazione alle stazioni di base e terminali che operano nella banda terrestre 2 GHz. Nella banda terrestre 2 GHz accoppiata tali condizioni tecniche sono adeguate per gestire il rischio di interferenze pregiudizievoli tra reti vicine a livello sia nazionale sia transfrontaliero, senza richiedere l’uso di alcun tipo particolare di tecnologia, e sono basate su parametri ottimizzati per l’uso più probabile della banda. Nelle sottobande non accoppiate 1900-1920 MHz e 2010-2025 MHz («banda terrestre 2 GHz non accoppiata») le condizioni tecniche del rapporto CEPT 39 sono tuttavia più restrittive di quelle previste nei diritti d’uso attualmente vigenti a livello nazionale per le reti mobili.
Conformemente al rapporto CEPT 39, sarebbe opportuno applicare il concetto di Block Edge Mask (BEM), ovvero parametri tecnici che si applicano all’intero blocco di frequenze di un determinato utilizzatore, indipendentemente dal numero di canali occupati dalla tecnologia prescelta dall’utilizzatore in questione. Queste maschere, che devono far parte delle condizioni di autorizzazione per l’uso dello spettro, riguardano sia le emissioni all’interno del blocco di spettro (ossia la potenza in banda) sia le emissioni all’esterno del blocco (ossia l’emissione fuori banda). Si tratta di prescrizioni di regolamentazione, destinate a gestire il rischio di interferenze pregiudizievoli tra reti vicine, che non incidono sui limiti stabiliti nelle norme sulle apparecchiature previste dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità5 (direttiva RTTE).
Le condizioni tecniche scaturite dal mandato conferito alla CEPT sono altresì volte a proteggere dalle interferenze pregiudizievoli le esistenti applicazioni in bande adiacenti. A tal fine occorre assicurare la conformità alla maschera di emissione spettrale esistente per l’UMTS al di sotto di 1900 MHz, tra 1980 e 2010 MHz, tra 2025 e 2110 MHz e al di sopra di 2170 MHz. Criteri adeguati di ripartizione ai fini della coesistenza potrebbero essere stabiliti anche in base a considerazioni nazionali qualora la coesistenza con un’altra applicazione radio non sia trattata né nel rapporto CEPT 39 né nel rapporto ERC n. 65 che ne costituisce la base.
I risultati del rapporto CEPT 39 dovrebbero essere applicabili nell’Unione e implementati dagli Stati membri tenendo conto dei diritti d’uso esistenti per l’UMTS nella banda terrestre 2 GHz e dell’uso efficace dello spettro.
Tuttavia, nell’attuale regime di licenze lo sviluppo dei servizi a banda larga senza fili risulta ostacolato sia dalle condizioni tecniche restrittive relative ai livelli di potenza trasmissiva per la banda terrestre 2 GHz non accoppiata, stabilite dal rapporto CEPT 39 al fine di proteggere l’operatività nella banda terrestre 2 GHz accoppiata e di permettere la coesistenza di reti multiple TDD, sia dalla limitata larghezza complessiva della banda terrestre 2 GHz non accoppiata. La situazione induce a studiare misure di armonizzazione alternative riguardo alla banda terrestre 2 GHz non accoppiata e potrà comportare una modifica delle licenze esistenti. Per non ostacolare una rapida introduzione della flessibilità d’uso nella banda terrestre 2 GHz accoppiata, risulta necessario separare le misure di armonizzazione per la banda terrestre 2 GHz accoppiata da quelle per la banda non accoppiata.
È opportuno introdurre condizioni di armonizzazione tecnica soltanto per la banda terrestre 2 GHz accoppiata fatto salvo il diritto degli Stati membri di stabilire un sistema di rilascio delle autorizzazioni all’uso della banda terrestre 2 GHz in base ai diritti d’uso vigenti nella loro giurisdizione e in conformità alla normativa dell’Unione, in particolare la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)6 e gli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2002/21/CE.
L’armonizzazione in base alla presente decisione non dovrebbe escludere la possibilità per uno Stato membro di applicare, ove giustificato e tenuto conto dei diritti d’uso esistenti, periodi di transizione che possono includere meccanismi di ripartizione dello spettro radio a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione n. 676/2002/CE.
Per garantire un uso efficace della banda terrestre 2 GHz accoppiata anche a lungo termine, è opportuno che le amministrazioni proseguano gli studi atti a migliorarne l’efficienza e a promuoverne un utilizzo innovativo. Nell’ipotizzare un riesame della presente decisione è opportuno tenere conto di tali studi.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio (RSC),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La presente decisione ha lo scopo di armonizzare le condizioni di disponibilità e di efficienza d’uso delle bande di frequenze 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz (in seguito «banda terrestre 2 GHz accoppiata») per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione.
Art. 2
1. Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, la banda terrestre 2 GHz accoppiata per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica, nel rispetto dei parametri stabiliti nell’allegato della presente decisione.
2. Fino al 1o gennaio 2026 gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i parametri generali di cui alla sezione B dell’allegato per quanto riguarda i diritti d’uso delle reti di comunicazioni elettroniche terrestri dello spettro nella banda di frequenze terrestre 2 GHz accoppiata esistenti alla data di entrata in vigore della presente decisione, nella misura in cui l’esercizio di tali diritti non impedisce l’uso di tale banda in base all’allegato, fatta salva la domanda del mercato.
3. Gli Stati membri si accertano che i sistemi di cui al paragrafo 1 diano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.
4. Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi di cui al paragrafo 1 tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti.
Art. 3
Gli Stati membri verificano l’uso della banda terrestre 2 GHz accoppiata e riferiscono gli esiti alla Commissione, in modo da permettere il riesame periodico e tempestivo della presente decisione.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione della presente decisione entro il 30 aprile 2021.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2012 Per la Commissione Neelie Kroes Vicepresidente