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Decisione di esecuzione della Commissione del 6 novembre 2012 che modifica la decisione 2010/381/UE relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano e che abroga la decisione 2010/220/UE relativa a misure d’emergenza che si applicano alle partite di prodotti della pesca d’allevamento importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2012) 7637] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/690/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare1, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in tema di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l’adozione di misure urgenti quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente, che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri.

La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti2 stabilisce che il processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale deve essere sottoposto a sorveglianza ai fini della ricerca di determinati residui e sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell’acqua di abbeveraggio.

La decisione 2010/381/UE della Commissione, dell’8 luglio 2010, relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano3 dispone che almeno il 20 % delle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano sia sottoposto ad analisi allo scopo di rilevare la presenza delle sostanze farmacologicamente attive di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4, in particolare di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e di metaboliti di nitrofurani.

I risultati di un’ispezione effettuata in India nel novembre 2011 dal servizio ispettivo della Commissione, l’Ufficio alimentare e veterinario, hanno confermato che è ora applicato un sistema di controllo ufficiale della produzione dell’acquicoltura adeguato e che le raccomandazioni contenute nel rapporto d’ispezione del 2009 relativo al monitoraggio ufficiale delle aziende di acquicoltura sono state in parte seguite.

Dall’adozione della decisione 2010/381/UE è diminuito il numero di campioni di prodotti dell’acquicoltura negli Stati membri in cui sono stati rilevati cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina e clorotetraciclina o metaboliti di nitrofurani. È pertanto opportuno ridurre la percentuale minima di partite da sottoporre ad analisi allo scopo di rilevare la presenza di sostanze farmacologicamente attive.

È opportuno tuttavia mantenere l’obbligo di analisi al fine di continuare a fornire informazioni più accurate sulla possibile contaminazione con tali residui dei prodotti dell’acquicoltura originari dell’India. È opportuno inoltre non sospendere le analisi al fine di dissuadere i produttori in India da un uso improprio di tali sostanze.

La decisione 2010/381/UE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

La decisione 2010/220/UE della Commissione, del 16 aprile 2010, relativa a misure d’emergenza che si applicano alle partite di prodotti della pesca d’allevamento importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano5 dispone che almeno il 20 % delle partite di prodotti della pesca d’allevamento originari dell’Indonesia e destinati al consumo umano sia sottoposto ad analisi allo scopo di rilevare la presenza di residui delle sostanze farmacologicamente attive di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare di cloramfenicolo, metaboliti di nitrofurani e tetracicline.

Dall’adozione della decisione 2010/220/UE, nelle partite di prodotti della pesca d’allevamento importati dall’Indonesia non sono stati rilevati residui di cloramfenicolo, metaboliti di nitrofurani o tetracicline.

I risultati di un’ispezione compiuta in Indonesia nel febbraio 2012 dal servizio ispettivo della Commissione, l’Ufficio alimentare e veterinario, hanno permesso di concludere che il sistema di controllo dei residui in tale paese fornisce garanzie soddisfacenti, di effetto equivalente a quelle previste dalla legislazione dell’Unione.

La decisione 2010/220/UE deve essere pertanto abrogata.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2010/381/UE è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri, utilizzando idonei piani di campionamento, si assicurano che i campioni ufficiali siano prelevati da almeno il 10 % delle partite presentate per l’importazione ai posti d’ispezione frontalieri sul loro territorio.»

Art. 2

La decisione 2010/220/UE è abrogata.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012 Per la Commissione Maroš Šefčovič Vicepresidente