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Decisione 2012/700/PESC del Consiglio del 13 novembre 2012 nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Cartagena 2010-2014, adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,

L’Unione dovrebbe perseguire un elevato livello di cooperazione in tutti i campi delle relazioni internazionali, tra l’altro al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza che individua sfide e minacce a livello mondiale e invita a sviluppare un ordine internazionale basato sul diritto e fondato su un multilateralismo efficace e su istituzioni internazionali ben funzionanti.

La strategia europea in materia di sicurezza riconosce la Carta delle Nazioni Unite come il quadro fondamentale in cui si collocano le relazioni internazionali e raccomanda che le Nazioni Unite («ONU») siano rafforzate e dotate dei mezzi necessari per assolvere alle loro responsabilità e agire con efficacia.

La risoluzione 51/45 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 10 dicembre 1996, esortava tutti gli Stati a perseguire attivamente un accordo internazionale efficace e giuridicamente vincolante volto a vietare l’impiego, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento delle mine antipersona.

La convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») è stata aperta alla firma il 3 dicembre 1997 ed è entrata in vigore il 1o marzo 1999. Essa costituisce l’unico strumento internazionale globale che affronta tutti gli aspetti relativi alle mine antipersona, compresi l’impiego, lo stoccaggio, la produzione, il commercio, la rimozione e l’assistenza alle vittime delle medesime.

Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/487/PESC1 a sostegno dell’universalizzazione e dell’attuazione della convenzione. Al 1o ottobre 2012 160 Stati hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla convenzione.

Il 3 dicembre 2009 gli Stati parti della convenzione hanno adottato il piano d’azione di Cartagena 2010-2014 («piano d’azione di Cartagena») relativo all’universalizzazione e all’attuazione di tutti gli aspetti della convenzione. Essi hanno in tal modo riconosciuto e incoraggiato ulteriormente la piena partecipazione e il concorso all’attuazione della convenzione da parte della Campagna internazionale per il bando delle mine («ICBL»), del Comitato internazionale della Croce Rossa («CICR»), delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, della Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa («FICR»), dell’ONU, del Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari («GICHD»), delle organizzazioni internazionali e regionali, dei sopravvissuti alle mine e delle relative organizzazioni e di altre organizzazioni della società civile, come previsto dall’azione n. 62 del piano d’azione di Cartagena.

Il 3 dicembre 2010 gli Stati parti della convenzione hanno adottato la «Direttiva degli Stati parti dell’unità di supporto all’attuazione» («USA») in cui gli Stati parti hanno convenuto di affidare all’USA il compito di fornire consulenza e sostegno tecnico agli Stati parti riguardo all’attuazione e all’universalizzazione della convenzione, di agevolare la comunicazione tra gli Stati parti e di promuovere la comunicazione e l’informazione sulla convenzione sia verso gli Stati che non fanno parte della convenzione sia verso il pubblico. L’USA è stata inoltre incaricata di cooperare e coordinarsi adeguatamente con le competenti organizzazioni internazionali che partecipano ai lavori della convenzione, compresi l’ICBL, il CICR, la FICR, l’ONU e il GICHD.

Il 2 dicembre 2011 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 66/29 relativa all’attuazione della convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione. L’Assemblea generale ha ricordato che in occasione della seconda conferenza di revisione della convenzione la comunità internazionale aveva esaminato l’attuazione della convenzione e che gli Stati parti della convenzione avevano adottato il piano d’azione di Cartagena sottolineando l’importanza di assicurare la piena ed efficace attuazione e l’osservanza della convenzione, anche attraverso l’attuazione del piano d’azione di Cartagena. Gli Stati parti della convenzione avevano invitato tutti gli Stati che non lo avevano ancora fatto a ratificare la convenzione o ad aderirvi e avevano esortato tutti gli Stati a continuare a seguire con attenzione tale questione al più alto livello politico e a promuovere l’aderenza alla convenzione mediante contatti, iniziative d’informazione, seminari e altri mezzi a livello bilaterale, subregionale, regionale e multilaterale.

Nel 2012 e 2013 si terranno riunioni degli Stati parti della convenzione. La comunità internazionale si riunirà poi nel 2014 per la terza conferenza di revisione della convenzione al fine di valutare i progressi compiuti nell’attuazione del piano d’azione di Cartagena. Entro tale termine ci si aspetterà che l’attuazione del piano d’azione abbia fornito un contributo sostanziale ai progressi verso l’obiettivo di porre fine alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle mine antipersona,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Per sostenere l’attuazione del piano d’azione di Cartagena 2010-2014 («piano d’azione di Cartagena») adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione»), nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza e in linea con le pertinenti decisioni della comunità internazionale, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:

  1. a) sostenere gli sforzi degli Stati parti della convenzione per attuare gli aspetti del piano d’azione di Cartagena relativi all’assistenza alle vittime;

  2. b) sostenere gli sforzi degli Stati parti della convenzione per attuare gli aspetti del piano d’azione di Cartagena relativi allo sminamento;

  3. c) promuovere l’universalizzazione della convenzione;

  4. d) dimostrare l’impegno continuo dell’Unione e dei suoi Stati membri a favore della convenzione e la loro determinazione a cooperare ed estendere l’assistenza agli Stati che necessitano di sostegno per rispettare i loro impegni ai sensi della convenzione nonché a rafforzare il ruolo guida dell’Unione nel perseguire il proposito della convenzione di porre fine in modo definitivo alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle mine antipersona.

2. Tutti gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti in modo da rafforzare la storica cultura di partenariato della convenzione e di collaborazione tra Stati, organizzazioni non governative e organizzazioni di altro tipo e partner locali, in particolare operando in stretto collegamento con gli attori competenti per rafforzare specifiche manifestazioni di tale collaborazione.

3.

Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione intraprende i seguenti progetti:

  1. a) assistenza alle vittime: fornire sostegno tecnico in un massimo di otto casi, effettuare fino a cinque valutazioni intermedie ed eseguire fino a cinque azioni di follow-up;

  2. b) sminamento: effettuare fino a cinque valutazioni intermedie ed eseguire fino a cinque azioni di follow-up;

  3. c) universalizzazione della convenzione: sostenere una task force ad alto livello, effettuare uno studio sulla sicurezza delle frontiere senza mine antipersona e organizzare fino a tre seminari sull’universalizzazione;

  4. d) dimostrazione dell’impegno dell’Unione: organizzare eventi di lancio e di chiusura, assicurare l’accessibilità del sito web della convenzione, rendere ampiamente disponibili gli impegni in materia di assistenza alle vittime assunti dagli Stati parti della convenzione, organizzare una visita della stampa e produrre materiali di comunicazione e pubblicazioni.

Una descrizione dettagliata dei progetti figura nell’allegato.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è svolta dall’unità di supporto all’attuazione («USA»), rappresentata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari («GICHD»). L’USA svolge tali compiti sotto il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante definisce le necessarie modalità con il GICHD.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3 è pari a 1030000 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il GICHD ai cui sensi l’USA deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Art. 4

L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall’USA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione della presente decisione.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012 Per il Consiglio Il presidente V. Shiarly