Decisione del Consiglio del 20 novembre 2012 relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA) (2013/1/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra1 (l’«accordo di associazione»), è entrato in vigore il 20 novembre 1995.
L'articolo 47 dell'accordo di associazione prevede la conclusione, se del caso, di accordi di reciproco riconoscimento nel settore della valutazione della conformità, e l'articolo 55 dell'accordo prevede che le parti facciano tutto il possibile per ravvicinare le loro legislazioni al fine di agevolare l'applicazione dell'accordo.
Il protocollo dell'accordo di associazione sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA) (il «protocollo»), è stato firmato a nome dell'Unione il 6 maggio 2010.
È opportuno approvare il protocollo.
Spetta alla Commissione assicurare la rappresentanza esterna dell'Unione in relazione al protocollo, comprese le funzioni di informazione e di notifica, e trasmettere le risposte alle richieste presentate conformemente agli allegati. Il protocollo sarà attuato in base alla legislazione pertinente dell'Unione sull'accreditamento, la vigilanza sul mercato e la commercializzazione dei prodotti.
Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare modifiche tecniche al protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato a nome dell'Unione il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA).
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio trasmette, a nome dell'Unione, la nota diplomatica di cui all'articolo 16 del protocollo.
Art. 3
La Commissione è autorizzata ad approvare le modifiche a norma degli articoli 7, 13 e 15 del protocollo, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio conformemente all'articolo 218, paragrafo 4, del trattato.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2012 Per il Consiglio Il presidente A. D. Mavroyiannis