Decisione di esecuzione della Commissione del 22 novembre 2012 che autorizza l’immissione sul mercato della lattoferrina bovina in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (Morinaga) [notificata con il numero C(2012) 8390] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2012/725/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari1, in particolare l’articolo 7,
Il 2 marzo 2011 la società Morinaga Milk Industry Co., Ltd ha presentato alle autorità competenti dell’Irlanda la richiesta di immettere sul mercato la lattoferrina bovina in qualità di nuovo ingrediente alimentare. La lattoferrina bovina è una proteina del latte in grado di legare il ferro che può essere aggiunta agli alimenti.
Il 22 giugno 2011 l’organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato la relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si precisa che andava effettuata una valutazione aggiuntiva invece che una valutazione iniziale perché un’altra domanda concernente la lattoferrina bovina era già stata sottoposta all’EFSA.
Il 20 luglio 2011 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.
Il 22 agosto 2011 è stata consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
Il 28 giugno 2012 nel parere scientifico sulla lattoferrina bovina2 l’EFSA ha concluso che la lattoferrina bovina è sicura per gli usi e i livelli di uso proposti.
Il 27 aprile 2012 in un altro parere scientifico sulla lattoferrina bovina3 l’EFSA aveva già concluso che la lattoferrina bovina è sicura per gli usi e i livelli di uso proposti. Vanno pertanto autorizzati gli stessi usi per entrambe le domande.
La lattoferrina bovina soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La lattoferrina bovina di cui all’allegato I può essere immessa sul mercato in qualità di nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi di cui all’allegato II, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Art. 2
La denominazione della lattoferrina bovina autorizzata dalla presente decisione, sull’etichetta dei prodotti alimentari che la contengono è «lattoferrina da latte vaccino».
Art. 3
Morinaga Milk Industry Co., Ltd, 33-1, Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8384, Giappone è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012 Per la Commissione Maroš Šefčovič Vicepresidente