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Decisione di esecuzione della Commissione del 22 novembre 2012 che autorizza l’immissione sul mercato del diidrocapsiato in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 8391] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2012/726/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari1, in particolare l’articolo 7,

Il 6 agosto 2010 la società Ajinomoto Co., Inc. Giappone ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter immettere sul mercato il diidrocapsiato in qualità di nuovo ingrediente alimentare.

Il 10 marzo 2011 l’autorità del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione esso ha concluso che il diidrocapsiato non costituisce un rischio per la salute dei consumatori.

Il 13 aprile 2011 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.

Entro il termine di 60 giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state presentate obiezioni motivate in conformità di detta disposizione.

Il 9 novembre 2011 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Il 28 giugno 2012 nel parere scientifico sul diidrocapsiato2 l’EFSA è giunta alla conclusione che il diidrocapsiato è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.

Il diidrocapsiato soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il diidrocapsiato di cui all’allegato I può essere immesso sul mercato in qualità di nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi di uso di cui all’allegato II, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3, della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 e della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Art. icle 2

La denominazione del diidrocapsiato autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta dei prodotti alimentari che la contengono è «diidrocapsiato».

Art. 3

Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi, Chuo-ku, 1-choume, 104-8315, Tokyo, Giappone è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012 Per la Commissione Maroš Šefčovič Vicepresidente