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Decisione di esecuzione della Commissione del 22 novembre 2012 che autorizza l’immissione sul mercato della lattoferrina bovina in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (FrieslandCampina) [notificata con il numero C(2012) 8404] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (2012/727/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari1, in particolare l’articolo 7,

Il 2 marzo 2009 la società FrieslandCampina (in precedenza DMV International) ha presentato alle autorità competenti dei Paesi Bassi la richiesta di immettere sul mercato la lattoferrina in qualità di nuovo ingrediente alimentare. La lattoferrina bovina è una proteina del latte in grado di legare il ferro che può essere aggiunta agli alimenti.

Il 31 marzo 2010 l’organismo dei Paesi Bassi competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione esso ha concluso che la lattoferrina non desta motivi di preoccupazione e può pertanto essere immessa sul mercato in qualità di nuovo ingrediente alimentare.

Il 13 aprile 2010 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

Entro il termine di 60 giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state presentate obiezioni motivate in conformità di detta disposizione.

Il 9 novembre 2010 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Il 27 aprile 2012 nel parere scientifico sulla lattoferrina bovina2 l’EFSA ha concluso che la lattoferrina bovina è sicura per gli usi e i livelli di uso proposti.

Anche in un altro parere scientifico sulla lattoferrina bovina3 del 28 giugno 2012 l’EFSA ha concluso che la lattoferrina bovina è sicura per gli usi e i livelli di uso proposti. Vanno pertanto autorizzati gli stessi usi per entrambe le domande.

La lattoferrina soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La lattoferrina bovina di cui all’allegato I può essere immessa sul mercato in qualità di nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi di cui all’allegato II, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Art. 2

La denominazione della lattoferrina bovina autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta dei prodotti alimentari che la contengono è «lattoferrina da latte vaccino».

Art. 3

FrieslandCampina, Nieuwe Kanaal 7R, 6709 PA Wageningen, Paesi Bassi è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012 Per la Commissione Maroš Šefčovič Vicepresidente