Decisione di esecuzione della Commissione del 23 novembre 2012 che modifica la decisione 2008/866/CE, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2012) 8459] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare1, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),
Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in tema di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce misure urgenti da adottare quando sia provato che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono costituire un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente limitato per mezzo di misure prese dagli Stati membri interessati.
La decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano2, è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di epatite A negli esseri umani legato al consumo di molluschi bivalvi importati dal Perù contaminati con il virus dell’epatite A. La decisione è stata inizialmente applicata fino al 31 marzo 2009, ma il periodo di applicazione è stato prorogato fino al 30 novembre 2012 con decisione di esecuzione 2011/723/UE della Commissione3.
Nel giugno 2011 la Commissione ha proceduto a una visita di controllo. Gli ispettori hanno concluso che fossero intervenuti miglioramenti rispetto all’ispezione precedente, condotta nel 2009, e che vi fossero un sistema di controllo e un piano di monitoraggio ben avviati.
Le autorità peruviane competenti hanno presentato un piano d’azione in risposta alle raccomandazioni contenute nella relazione finale sulla visita di controllo. Il sistema di monitoraggio per l’individuazione del virus nei molluschi bivalvi vivi tuttavia non è ancora applicato appieno e di conseguenza non può essere esclusa la possibilità di contaminazione dei molluschi bivalvi vivi con il virus dell’epatite A. Il metodo di prova per l’individuazione dell’HAV è inoltre ancora in corso di convalida.
Occorre pertanto modificare di conseguenza i limiti temporali di applicazione della decisione 2008/866/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2012» è sostituita dalla data «30 novembre 2013».
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012 Per la Commissione Maroš Šefčovič Vicepresidente