diritto.io

Decisione del Consiglio del 28 novembre 2012 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (2012/826/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar [1] ("accordo di partenariato").

Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato è stato siglato il 10 maggio 2012 ("nuovo protocollo"). Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar in materia di pesca.

Il protocollo attuale giunge a scadenza il 31 dicembre 2012.

Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi dell’UE, il nuovo protocollo prevede che esso si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma e non prima del 1o gennaio 2013, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

È opportuno firmare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti ("protocollo") è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo nome dell'Unione.

Art. 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria conformemente all'articolo 15 del protocollo, a decorrere dalla data della firma, e comunque non prima del 1o gennaio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 28 novembre 2012. Per il Consiglio Il presidente S. Aletraris [1] GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1. -------------------------------------------------- Protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca 1. Le possibilità di pesca concesse a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca ("accordo") sono stabilite come segue per un periodo di due anni: Specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae, e delle specie seguenti: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus: a) 40 tonniere con reti a circuizione, b) 34 pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT c) 22 pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT. 2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6. 3. In applicazione dell’articolo 6 dell’accordo e dell’articolo 7 del presente protocollo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione possono svolgere attività di pesca nelle acque del Madagascar soltanto se figurano nell’elenco dei pescherecci autorizzati della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e detengono un’autorizzazione di pesca rilasciata alle condizioni stabilite nel presente protocollo, secondo le modalità descritte nel relativo allegato. Articolo 2 Contropartita finanziaria - modalità di pagamento 1. Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria totale di cui all’articolo 7 dell’accordo è stabilita a 3050000 EUR per l’intera durata del presente protocollo. 2. Tale contropartita finanziaria totale comprende: a) un importo annuo di 975000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 15000 tonnellate annue, per l’accesso alla zona di pesca del Madagascar, e b) un importo specifico annuo di 550000 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica marittima e della pesca del Madagascar. 3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8 e 9. 4. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dall’Unione in ragione di 1525000 EUR all’anno durante il periodo d’applicazione del presente protocollo e corrisponde all’importo complessivo stabilito al paragrafo 2, lettere a) e b). 5. Se il volume complessivo delle catture di tonno effettuate dalle navi dell’UE nella zona di pesca del Madagascar supera 15000 tonnellate l'anno, l’importo della contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso è pari a 65 euro per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dall’Unione non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Quando i quantitativi catturati dalle navi dell’UE nella zona di pesca del Madagascar superano i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo conformemente all’allegato. Per evitare eventuali superamenti del quantitativo di riferimento, entrambe le parti instaurano un sistema di monitoraggio periodico delle catture. 6. Il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo di cui all’articolo 15 per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria del presente protocollo per gli anni successivi. 7. La destinazione della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva del Madagascar. 8. La contropartita finanziaria è versata o trasferita su un conto unico del Tesoro aperto presso la Banca centrale del Madagascar. Le coordinate del conto sono: Agence Comptable Centrale du Trésor public presso la Banque Centrale de Madagascar Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar, numero di conto: 213 101 000 125 TP EUR. Articolo 3 Promozione di una pesca responsabile e sostenibile nelle acque del Madagascar 1. A partire dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo ed entro tre mesi da tale data, l’Unione e il Madagascar concordano, nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale in conformità della strategia nazionale del Madagascar nel settore della pesca e del quadro politico della Commissione europea, nonché modalità di applicazione dettagliate concernenti segnatamente: a) gli orientamenti su base annuale e pluriennale in base ai quali sarà utilizzato l’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b); b) gli obiettivi da conseguire su base annuale e pluriennale ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile e sostenibile, tenuto conto delle priorità espresse dal Madagascar nell’ambito della politica nazionale della pesca e di altre politiche correlate o in grado di incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile, con particolare riguardo alle zone marine protette; c) i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. 2. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle due parti nell’ambito della commissione mista. Articolo 4 Cooperazione scientifica per una pesca responsabile 1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Madagascar, basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque. 2. Durante il periodo contemplato dal presente protocollo l’Unione e il Madagascar si adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar. 3. Le due parti si impegnano a rispettare le risoluzioni e le raccomandazioni dell'IOTC, nonché i piani di gestione da essa adottati in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca. Le due parti si adoperano inoltre per conformarsi ai pareri del gruppo di lavoro scientifico congiunto previsto all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo. 4. Conformemente all’articolo 4 dell’accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell'IOTC, dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, se del caso, dei risultati della riunione scientifica congiunta di cui all’articolo 4 dell’accordo, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 di tale accordo per adottare, se del caso, le misure necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche del Madagascar. Articolo 5 Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca 1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere modificate di comune accordo, a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'IOTC e dal gruppo di lavoro scientifico congiunto indichino che tale modifica garantirà la gestione sostenibile del tonno e dei tonnidi nell’Oceano Indiano. 2. In tal caso, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dall’Unione non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a). 3. Le due parti si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive politiche e legislazioni nel settore della pesca. Articolo 6 Nuove possibilità di pesca 1. Nel caso in cui i pescherecci dell’UE siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1 dell’accordo, le parti si consultano prima della concessione di un'eventuale autorizzazione per tali attività e, se del caso, concordano le condizioni applicabili tali attività di pesca, ivi incluse le modifiche corrispondenti da apportare al presente protocollo e al relativo allegato. 2. Le parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare per quanto riguarda le specie insufficientemente sfruttate presenti nelle acque del Madagascar. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse si consultano al fine di stabilire caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti. 3. Le parti praticano la pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati nell’ambito di un accordo amministrativo, se del caso. Per il Madagascar, il Centro nazionale per le ricerche oceanografiche e l'Istituto per la pesca e le scienze marine collaborano alla definizione di tali parametri. 4. È opportuno che le autorizzazioni per la pesca sperimentale siano accordate per un periodo massimo di sei mesi. 5. Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo del Madagascar può concedere possibilità di pesca di nuove specie alla flotta dell’Unione fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è aumentata di conseguenza. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori, figuranti nell’allegato, sono modificati di conseguenza. Articolo 7 Condizioni per l’esercizio della pesca – clausola di esclusiva Fatto salvo l’articolo 6 dell’accordo, i pescherecci dell’UE possono esercitare attività di pesca nelle acque del Madagascar soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca valida rilasciata dal Ministero della pesca del Madagascar nell’ambito del presente protocollo e del relativo allegato. Articolo 8 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria 1. Fatte salvo l’articolo 9, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è riveduta o sospesa previa consultazione tra le parti: a) se circostanze diverse dai fenomeni naturali impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar; b) a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidano sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo; c) se l’Unione constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 di tale accordo. In tal caso, tutte le attività dei pescherecci dell’UE nelle acque del Madagascar sono sospese. 2. L’Unione si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b): a) quando una valutazione condotta dal Ministero della pesca e analizzata dalla commissione mista dimostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione; b) in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria. 3. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Articolo 9 Sospensione dell’applicazione del protocollo 1. L’applicazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti, previi consultazioni e accordo tra le parti nell’ambito della commissione prevista all’articolo 9 dell’accordo: a) se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar; b) nel caso in cui l’Unione ometta di effettuare i versamenti previsti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente protocollo; c) quando tra le parti insorga una controversia che non può essere risolta, concernente l’interpretazione e l’applicazione del presente protocollo e del relativo allegato; d) se una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato; e) a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti relativi alle disposizioni pertinenti del presente protocollo; f) se una delle parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 di tale accordo; g) in caso di inosservanza della Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo. 2. Ai fini della sospensione dell’applicazione del presente protocollo, la parte interessata notifica la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data a partire dalla quale devono decorrere gli effetti della sospensione. 3. In caso di sospensione dell’applicazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che le contrappone. Se le parti raggiungono un’intesa, il presente protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione dell'applicazione del protocollo. Articolo 10 Diritto nazionale 1. Salvo disposizione contraria prevista nell'ambito del presente protocollo e del relativo allegato, le attività dei pescherecci dell’UE nelle acque del Madagascar sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Madagascar. 2. Le autorità del Madagascar informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche nella sua politica della pesca o a nuove norme di legge in tale settore. Articolo 11 Riservatezza Le parti provvedono affinché tutti i dati relativi ai pescherecci dell’UE e alle loro attività di pesca nelle acque del Madagascar siano sempre oggetto di trattamento riservato. Tali dati sono usati esclusivamente per l’applicazione dell’accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca da parte delle autorità competenti. Articolo 12 Scambi elettronici di dati Il Madagascar e l’Unione si impegnano ad istituire senza indugio i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all’applicazione dell’accordo. Ogni scambio elettronico è confermato da un avviso di ricevimento. La versione elettronica di un documento è considerata da ogni punto di vista equivalente alla versione cartacea. Le due parti si comunicano immediatamente eventuali disfunzioni dei sistemi informatici che ostacolino tali scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all’applicazione dell’accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato. Articolo 13 Durata Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di due anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria stabilita all’articolo 15, salvo denuncia notificata in conformità dell’articolo 14. Articolo 14 Denuncia 1. In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale decorrono gli effetti di tale denuncia. 2. L’invio della notifica di cui sopra comporta l’avvio di consultazioni tra le parti. Articolo 15 Applicazione provvisoria Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, e comunque non prima del 1o gennaio 2013. Articolo 16 Entrata in vigore Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Per l'Unione europea Per la Repubblica del Madagascar 3а Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l’Union européenne Per l’Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen +++++ TIFF +++++ За правителството на Република Мадагаскар Por el Gobierno de la República de Madagascar Za vládu Madagaskarské republiky For regeringen for Republikken Madagaskar Für die Regierung der Republik Madagaskar Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης For the Government of the Republic of Madagascar Pour le gouvernement de la République de Madagascar Per il governo della Repubblica del Madagascar Madagaskaras Republikas valdības vārdā – Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar Voor de Regering van de Republiek Madagaskar W imieniu rządu Republiki Madagaskaru Pelo Governo da República de Madagáscar Pentru guvernul Republicii Madagascar Za vládu Madagaskarskej republiky Za vlado Republike Madagaskar Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta På Republiken Madagaskars regerings vägnar +++++ TIFF +++++ --------------------------------------------------