Decisione del Consiglio del 29 novembre 2012 che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio con riguardo all’adesione della Repubblica del Tagikistan all’OMC (2012/759/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 29 maggio 2001 il governo della Repubblica del Tagikistan ha presentato domanda di adesione all’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell’articolo XII di tale accordo.
Il 18 luglio 2001 è stato istituito un gruppo di lavoro sull’adesione della Repubblica del Tagikistan, con l’incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica del Tagikistan e per tutti i membri dell’OMC.
La Commissione, a nome dell’Unione, ha negoziato una vasta serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica del Tagikistan che rispondono alle richieste dell’Unione.
Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica del Tagikistan all’OMC.
L’adesione all’OMC è suscettibile di dare un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato nella Repubblica del Tagikistan.
È opportuno pertanto approvare il protocollo di adesione.
L’articolo XII dell’accordo che istituisce l’OMC dispone che le condizioni di adesione devono essere concordate tra il membro aderente e l’OMC e approvate, per l’OMC, dalla Conferenza dei ministri dell’OMC. L’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo che istituisce l’OMC, dispone che negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.
Occorre pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di Consiglio generale dell’OMC con riguardo all’adesione del Tagikistan all’OMC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale per il commercio con riguardo all’adesione della Repubblica del Tagikistan all’OMC è di approvare l’adesione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2012 Per il Consiglio Il presidente N. Sylikiotis