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Decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2012 che approva i programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2013, nonché del contributo finanziario dell’Unione a tali programmi [notificata con il numero C(2012) 8682] (2012/761/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 41,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario2, in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e zoonosi.

L’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE dispone inoltre l’introduzione di un’azione finanziaria dell’Unione al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi elencate nell’allegato I di tale decisione.

La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi3 dispone che, per essere approvati a titolo dell’azione finanziaria dell’Unione, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare almeno i criteri fissati nell’allegato di tale decisione.

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili4, dispone l’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (transmissible spongiform encephalopathies — TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria5, prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l’altro, in base a una valutazione del rischio regolarmente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. Occorre quindi approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento.

Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione di zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario dell’Unione.

Per il 2011 e il 2012 sono stati approvati alcuni programmi pluriennali presentati dagli Stati membri per l’eradicazione, la lotta e la sorveglianza delle malattie animali a titolo della decisione 2010/712/UE della Commissione6 e della decisione di esecuzione 2011/807/UE della Commissione7.

Alcuni Stati membri, che per diversi anni hanno attuato con successo programmi cofinanziati di eradicazione della rabbia, confinano con paesi terzi in cui tale malattia è presente. Per eradicare definitivamente la rabbia occorre attuare programmi di vaccinazione nei territori di tali paesi terzi confinanti con l’Unione.

Per consentire a tutti gli Stati membri aventi focolai di rabbia di proseguire senza interruzione le attività di vaccinazione orale previste dai rispettivi programmi, occorre prevedere la possibilità, su richiesta dello Stato membro interessato, di erogare anticipi fino al 60 % dell’importo massimo fissato per ciascun programma.

La Commissione ha esaminato sotto il profilo sia veterinario che finanziario ciascun programma annuale presentato dagli Stati membri, nonché il secondo e il terzo anno dei programmi pluriennali approvati rispettivamente per il 2011 e il 2012. I programmi sono conformi alla legislazione veterinaria dell’Unione applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE.

La Grecia e l’Italia, hanno informato la Commissione che, nell’attuale situazione finanziaria, per una specifica situazione epidemiologica e di problemi tecnici incontrati nell’applicare, rispettivamente, il programma di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini e il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana, necessitano di un sostegno aggiuntivo per personale contrattuale al fine di garantire l’attuazione corretta di tali programmi in campo veterinario, cofinanziati dalla UE.

Le misure passibili di ottenere il sostegno finanziario dell’UE sono definite nella presente decisione di esecuzione della Commissione. In casi tuttavia in cui l’ha ritenuto opportuno, la Commissione ha informato per iscritto gli Stati membri sui limiti posti all’ammissibilità di talune misure in termini di numero massimo di attività realizzate o di aree geografiche interessate dai programmi.

Data l’importanza dei programmi annuali e pluriennali ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’UE in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e il fatto che tutti gli Stati membri sono obbligati ad applicare i programmi sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e sull’influenza aviaria, è opportuno fissare un livello del contributo finanziario dell’UE adeguato per rimborsare le spese che gli Stati membri interessati devono sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.

Ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’UE deve essere preceduto da una decisione di finanziamento che elenchi gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

Verificare ogni singola giustificazione di spese ammissibili dà luogo a pesanti oneri amministrativi, senza migliorare visibilmente l’efficacia o la trasparenza nell’uso dei fondi UE. È quindi meglio fissare il contributo finanziario UE per ciascun programma a un livello che permetta di coprire adeguatamente i costi dovuti al tipo di misura, se attuata. Il contributo finanziario UE a sostegno soprattutto di attività specifiche (come campionamento, effettuazione di test, vaccinazioni), va perciò indicato come importo forfettario per compensare tutte le spese normalmente sostenute per espletare l’attività o per ottenere i risultati di prova ad essa relativi.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune8, i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

Il contributo finanziario UE va concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in modo efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla presente decisione.

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario UE vanno espresse in euro. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005, il tasso di conversione delle spese in valute diverse dall’euro sarà l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca Centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo I. Programmi annuali

Art. 1 Brucellosi bovina

1.

I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

2. Il contributo finanziario UE:

  1. a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    1. i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

    2. ii) 0,2 EUR per prova del rosa bengala;

    3. iii) 0,2 EUR per prova SAT;

    4. iv) 0,4 EUR per prova di fissazione del complemento;

    5. v) 0,5 EUR per prova ELISA;

    6. vi) 10 EUR per esame batteriologico;

    7. vii) 1 EUR per animale domestico vaccinato;

  2. b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 375 EUR per animale macellato;

  3. c) non deve superare i seguenti importi:

    1. i) 3440000 EUR per la Spagna;

    2. ii) 100000 EUR per la Croazia;

    3. iii) 2000000 EUR per l’Italia;

    4. iv) 940000 EUR per il Portogallo;

    5. v) 800000 EUR per il Regno Unito.

Art. 2 Tubercolosi bovina

1.

I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

2. Il contributo finanziario UE:

  1. a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    1. i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento per il test del gamma interferone e sospettato come positivo nel macello;

    2. ii) 1,5 EUR per tubercolinoreazione;

    3. iii) 5 EUR per prova del gamma interferone;

    4. iv) 10 EUR per esame batteriologico;

  2. b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 375 EUR per animale macellato;

  3. c) non deve superare i seguenti importi:

    1. i) 12000000 EUR per l’Irlanda;

    2. ii) 13390000 EUR per la Spagna;

    3. iii) 400000 EUR per la Croazia;

    4. iv) 4000000 EUR per l’Italia;

    5. v) 2230000 EUR per il Portogallo;

    6. vi) 31900000 EUR per il Regno Unito.

Art. 3 Brucellosi degli ovini e dei caprini

1. I programmi di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentati da Grecia, Italia, Spagna, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

2. Il contributo finanziario UE, fatta eccezione per la Grecia:

  1. a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    1. i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

    2. ii) 0,2 EUR per prova del rosa bengala;

    3. iii) 0,4 EUR per prova di fissazione del complemento;

    4. iv) 10 EUR per esame batteriologico;

    5. v) 1 EUR per animale domestico vaccinato;

  2. b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 50 EUR per animale macellato; e

  3. c) non deve superare i seguenti importi:

    1. i) 8200000 EUR per la Spagna;

    2. ii) 3380000 EUR per l’Italia;

    3. iii) 170000 EUR per Cipro;

    4. iv) 1760000 EUR per il Portogallo.

3. Il contributo finanziario UE, fatta eccezione per la Grecia:

  1. a) è fissato al 50 % delle spese sostenute per:

    1. i) l’acquisto di vaccini;

    2. ii) l’esecuzione di esami di laboratorio;

    3. iii) stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano prove di laboratorio;

    4. iv) l’indennizzo versato ai proprietari del valore degli animali abbattuti nell’ambito del programma; e

  2. b) non deve superare 1740000 EUR.

4. Il rimborso massimo erogabile alla Grecia per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non deve supera in media i seguenti importi:

  1. i) 0,2 EUR per prova del rosa bengala;

  2. ii) 0,4 EUR per prova di fissazione del complemento;

  3. iii) 10 EUR per esame batteriologico;

  4. iv) 1 EUR per dose per l’acquisto di vaccini;

  5. v) 50 EUR per animale macellato.

Art. 4 Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

2. Il contributo finanziario UE:

  1. a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    1. i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

    2. ii) 1 EUR per animale domestico vaccinato;

    3. iii) 2 EUR per prova ELISA;

    4. iv) 10 EUR per prova PCR;

    5. v) 10 EUR per esame virologico;

  2. b) non deve superare i seguenti importi:

    1. i) 9000 EUR per il Belgio;

    2. (ii) 11000 EUR per la Bulgaria;

    3. iii) 5000 EUR per la Repubblica ceca;

    4. iv) 86000 EUR per la Germania;

    5. (v) 10000 EUR per l’Irlanda;

    6. vi) 78000 EUR per la Grecia;

    7. vii) 1200000 EUR per la Spagna;

    8. (viii) 650000 EUR per l’Italia,

    9. (ix) 10000 EUR per la Lettonia;

    10. (x) 10000 EUR per la Lituania;

    11. xi) 2000 EUR per il Lussemburgo;

    12. xii) 3000 EUR per l’Ungheria;

    13. (xiii) 10000 EUR per Malta;

    14. (xiv) 10000 EUR per i Paesi Bassi;

    15. (xv) 10000 EUR per l’Austria;

    16. (xvi) 50000 EUR per la Polonia;

    17. xvii) 145000 EUR per il Portogallo;

    18. xviii) 130000 EUR per la Romania;

    19. xix) 18000 EUR per la Slovenia;

    20. (xx) 40000 EUR per la Slovacchia;

    21. (xxi) 10000 EUR per la Finlandia.

Art. 5 Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)

1.

I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Croazia sono approvati per il periodo compreso tra l’1 luglio 2013 e il 31 dicembre 2013.

2. Il contributo finanziario UE:

  1. a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    1. i) 0,5 EUR per campione ufficiale prelevato;

    2. ii) 7 EUR a prova, per test batteriologico (coltura/isolamento);

    3. iii) 15 EUR a prova, per test di sierotipizzazione di isolati risultanti da Salmonella spp.;

    4. iv) 5 EUR a prova, per esame batteriologico mirante a verificare l’efficacia della disinfezione dei pollai dopo lo spopolamento del gruppo positivo alla salmonella;

    5. v) 3 EUR a prova, per individuare agenti antimicrobici o effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella;

    6. vi) 0,02 EUR per l’acquisto di dosi di vaccino;

  2. b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per indennizzare i proprietari del valore:

    dei volatili da riproduzione e ovaioli della specie Gallus gallus abbattuti,

    dei tacchini della specie Meleagris gallopavo abbattuti,

    delle uova distrutte come specificato al paragrafo d);

  3. c) non deve superare i seguenti importi:

    1. i) 910000 EUR per il Belgio;

    2. ii) 30000 EUR per la Bulgaria;

    3. iii) 810000 EUR per la Repubblica ceca;

    4. iv) 90000 EUR per la Danimarca;

    5. v) 790000 EUR per la Germania;

    6. vi) 10000 EUR per l’Estonia;

    7. vii) 160000 EUR per l’Irlanda;

    8. viii) 970000 EUR per la Grecia;

    9. ix) 1760000 EUR per la Spagna;

    10. x) 1210000 EUR per la Francia;

    11. (xi) 200000 EUR per la Croazia;

    12. xii) 3520000 EUR per l’Italia;

    13. (xiii) 60000 EUR per Cipro;

    14. xiv) 200000 EUR per la Lettonia;

    15. xv) 10000 EUR per il Lussemburgo;

    16. (xvi) 950000 EUR per l’Ungheria;

    17. xvii) 40000 EUR per Malta;

    18. xviii) 2940000 EUR per i Paesi Bassi;

    19. xix) 640000 EUR per l’Austria;

    20. xx) 2900000 EUR per la Polonia;

    21. (xxi) 25000 EUR per il Portogallo;

    22. xxii) 460000 EUR per la Romania;

    23. xxiii) 10000 EUR per la Slovenia;

    24. (xxiv) 450000 EUR per la Slovacchia;

    25. (xxv) 60000 EUR per il Regno Unito.

  4. d) Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:

    1. (i) esemplare da riproduzione di Gallus gallus abbattuto: 4 EUR per animale;

    2. (ii) esemplare ovaiolo commerciale di Gallus gallus abbattuto: 2,20 EUR per animale;

    3. (iii) esemplare da riproduzione di tacchino Meleagris gallopavo abbattuto: 12 EUR per animale;

    4. (iv) uova da cova di esemplari da riproduzione di Gallus gallus: 0,20 EUR per uovo da cova distrutto;

    5. (v) uova da tavola di Gallus gallus: 0,04 EUR per uovo da tavola distrutto;

    6. (vi) uova da cova di esemplari da riproduzione di Meleagris gallopavo: 0,40 EUR per uovo da cova distrutto.

Art. 6 Peste suina classica

1.

I programmi di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

2. Il contributo finanziario UE:

  1. a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    1. i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;

    2. ii) 5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;

    3. iii) 1 EUR per esca/vaccino;

    4. iv) 2 EUR per prova ELISA;

    5. v) 10 EUR per prova PCR;

    6. vi) 10 EUR per esame virologico;

  2. b) non deve superare i seguenti importi:

    1. i) 200000 EUR per la Bulgaria;

    2. ii) 950000 EUR per la Germania;

    3. iii) 100000 EUR per la Croazia;

    4. iv) 224000 EUR per l’Ungheria;

    5. v) 1100000 EUR per la Romania;

    6. vi) 25000 EUR per la Slovenia;

    7. vii) 400000 EUR per la Slovacchia.

Art. 7 Peste suina africana

1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana presentato dall’Italia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

2. Il contributo finanziario UE:

  1. a) è fissato al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per:

    1. i) l’esecuzione degli esami di laboratorio;

    2. ii) stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano prove di laboratorio;

  2. b) non deve superare 1060000 EUR.

3. Le spese massime rimborsabili all’Italia non possono superare in media i seguenti importi:

  1. i) 2 EUR per prova ELISA;

  2. ii) 10 EUR per prova PCR;

  3. iii) 10 EUR per esame virologico.

Art. 8 Malattia vescicolare dei suini

1. Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall’Italia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

2. Il contributo finanziario UE:

  1. a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    1. i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;

    2. ii) 2 EUR per prova ELISA;

    3. iii) 4 EUR per test di sieroneutralizzazione;

    4. iv) 10 EUR per prova PCR;

    5. v) 10 EUR per esame virologico;

  2. b) non deve superare 1400000 EUR.

Art. 9 Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

1.

I programmi di eradicazione dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Il programma di indagine sull’influenza aviaria presentato dalla Croazia, è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

2. Il contributo finanziario UE:

  1. a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:

    1. i) 0,5 EUR per volatile domestico sottoposto a campionamento;

    2. ii) 5 EUR per volatile selvatico sottoposto a campionamento nel quadro della sorveglianza passiva;

    3. iii) 1 EUR per prova ELISA;

    4. iv) 1 EUR per test di immunodiffusione in gel di agar;

  2. b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per effettuare esami di laboratorio diversi da quelli previsti al punto a); e

  3. c) non deve superare i seguenti importi:

    1. i) 24000 EUR per il Belgio;

    2. ii) 9000 EUR per la Bulgaria;

    3. iii) 14000 EUR per la Repubblica ceca;

    4. iv) 53000 EUR per la Danimarca;

    5. v) 135000 EUR per la Germania;

    6. vi) 62000 EUR per l’Irlanda;

    7. vii) 8000 EUR per la Grecia;

    8. viii) 67000 EUR per la Spagna;

    9. ix) 108000 EUR per la Francia;

    10. (x) 40000 EUR per la Croazia;

    11. xi) 1300000 EUR per l’Italia;

    12. xii) 4000 EUR per Cipro;

    13. xiii) 13000 EUR per la Lettonia;

    14. xiv) 5000 EUR per la Lituania;

    15. xv) 6000 EUR per il Lussemburgo;

    16. xvi) 61000 EUR per l’Ungheria;

    17. xvii) 8000 EUR per Malta;

    18. xviii) 154000 EUR per i Paesi Bassi;

    19. (xix) 30000 EUR per l’Austria;

    20. xx) 70000 EUR per la Polonia;

    21. xxi) 14000 EUR per il Portogallo;

    22. (xxii) 350000 EUR per la Romania;

    23. xxiii) 29000 EUR per la Slovenia;

    24. xxiv) 16000 EUR per la Slovacchia;

    25. (xxv) 25000 EUR per la Finlandia;

    26. (xxvi) 30000 EUR per la Svezia;

    27. xxvii) 100000 EUR per il Regno Unito.

3. Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per prove effettuate nell’ambito dei programmi non devono superare in media i seguenti importi:

  1. a) prova HI per H5/H7: 12 EUR per prova;

  2. b) prova di isolamento dei virus: 40 EUR per prova;

  3. c) prova PCR: 20 EUR per prova.