Decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2012 che approva i programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2013, nonché del contributo finanziario dell’Unione a tali programmi [notificata con il numero C(2012) 8682] (2012/761/UE)
Testo vigente
Art. 4 Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato
1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;
ii) 1 EUR per animale domestico vaccinato;
iii) 2 EUR per prova ELISA;
iv) 10 EUR per prova PCR;
v) 10 EUR per esame virologico;
b) non deve superare i seguenti importi:
i) 9000 EUR per il Belgio;
(ii) 11000 EUR per la Bulgaria;
iii) 5000 EUR per la Repubblica ceca;
iv) 86000 EUR per la Germania;
(v) 10000 EUR per l’Irlanda;
vi) 78000 EUR per la Grecia;
vii) 1200000 EUR per la Spagna;
(viii) 650000 EUR per l’Italia,
(ix) 10000 EUR per la Lettonia;
(x) 10000 EUR per la Lituania;
xi) 2000 EUR per il Lussemburgo;
xii) 3000 EUR per l’Ungheria;
(xiii) 10000 EUR per Malta;
(xiv) 10000 EUR per i Paesi Bassi;
(xv) 10000 EUR per l’Austria;
(xvi) 50000 EUR per la Polonia;
xvii) 145000 EUR per il Portogallo;
xviii) 130000 EUR per la Romania;
xix) 18000 EUR per la Slovenia;
(xx) 40000 EUR per la Slovacchia;
(xxi) 10000 EUR per la Finlandia.
Art. 5 Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)
1.
I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Croazia sono approvati per il periodo compreso tra l’1 luglio 2013 e il 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
i) 0,5 EUR per campione ufficiale prelevato;
ii) 7 EUR a prova, per test batteriologico (coltura/isolamento);
iii) 15 EUR a prova, per test di sierotipizzazione di isolati risultanti da Salmonella spp.;
iv) 5 EUR a prova, per esame batteriologico mirante a verificare l’efficacia della disinfezione dei pollai dopo lo spopolamento del gruppo positivo alla salmonella;
v) 3 EUR a prova, per individuare agenti antimicrobici o effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella;
vi) 0,02 EUR per l’acquisto di dosi di vaccino;
b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per indennizzare i proprietari del valore:
dei volatili da riproduzione e ovaioli della specie Gallus gallus abbattuti,
dei tacchini della specie Meleagris gallopavo abbattuti,
delle uova distrutte come specificato al paragrafo d);
c) non deve superare i seguenti importi:
i) 910000 EUR per il Belgio;
ii) 30000 EUR per la Bulgaria;
iii) 810000 EUR per la Repubblica ceca;
iv) 90000 EUR per la Danimarca;
v) 790000 EUR per la Germania;
vi) 10000 EUR per l’Estonia;
vii) 160000 EUR per l’Irlanda;
viii) 970000 EUR per la Grecia;
ix) 1760000 EUR per la Spagna;
x) 1210000 EUR per la Francia;
(xi) 200000 EUR per la Croazia;
xii) 3520000 EUR per l’Italia;
(xiii) 60000 EUR per Cipro;
xiv) 200000 EUR per la Lettonia;
xv) 10000 EUR per il Lussemburgo;
(xvi) 950000 EUR per l’Ungheria;
xvii) 40000 EUR per Malta;
xviii) 2940000 EUR per i Paesi Bassi;
xix) 640000 EUR per l’Austria;
xx) 2900000 EUR per la Polonia;
(xxi) 25000 EUR per il Portogallo;
xxii) 460000 EUR per la Romania;
xxiii) 10000 EUR per la Slovenia;
(xxiv) 450000 EUR per la Slovacchia;
(xxv) 60000 EUR per il Regno Unito.
d) Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:
(i) esemplare da riproduzione di Gallus gallus abbattuto: 4 EUR per animale;
(ii) esemplare ovaiolo commerciale di Gallus gallus abbattuto: 2,20 EUR per animale;
(iii) esemplare da riproduzione di tacchino Meleagris gallopavo abbattuto: 12 EUR per animale;
(iv) uova da cova di esemplari da riproduzione di Gallus gallus: 0,20 EUR per uovo da cova distrutto;
(v) uova da tavola di Gallus gallus: 0,04 EUR per uovo da tavola distrutto;
(vi) uova da cova di esemplari da riproduzione di Meleagris gallopavo: 0,40 EUR per uovo da cova distrutto.
Art. 6 Peste suina classica
1.
I programmi di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;
ii) 5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;
iii) 1 EUR per esca/vaccino;
iv) 2 EUR per prova ELISA;
v) 10 EUR per prova PCR;
vi) 10 EUR per esame virologico;
b) non deve superare i seguenti importi:
i) 200000 EUR per la Bulgaria;
ii) 950000 EUR per la Germania;
iii) 100000 EUR per la Croazia;
iv) 224000 EUR per l’Ungheria;
v) 1100000 EUR per la Romania;
vi) 25000 EUR per la Slovenia;
vii) 400000 EUR per la Slovacchia.
Art. 7 Peste suina africana
1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana presentato dall’Italia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) è fissato al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per:
i) l’esecuzione degli esami di laboratorio;
ii) stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano prove di laboratorio;
b) non deve superare 1060000 EUR.
3. Le spese massime rimborsabili all’Italia non possono superare in media i seguenti importi:
i) 2 EUR per prova ELISA;
ii) 10 EUR per prova PCR;
iii) 10 EUR per esame virologico.
Art. 8 Malattia vescicolare dei suini
1. Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall’Italia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;
ii) 2 EUR per prova ELISA;
iii) 4 EUR per test di sieroneutralizzazione;
iv) 10 EUR per prova PCR;
v) 10 EUR per esame virologico;
b) non deve superare 1400000 EUR.
Art. 9 Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici
1.
I programmi di eradicazione dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Il programma di indagine sull’influenza aviaria presentato dalla Croazia, è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
i) 0,5 EUR per volatile domestico sottoposto a campionamento;
ii) 5 EUR per volatile selvatico sottoposto a campionamento nel quadro della sorveglianza passiva;
iii) 1 EUR per prova ELISA;
iv) 1 EUR per test di immunodiffusione in gel di agar;
b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per effettuare esami di laboratorio diversi da quelli previsti al punto a); e
c) non deve superare i seguenti importi:
i) 24000 EUR per il Belgio;
ii) 9000 EUR per la Bulgaria;
iii) 14000 EUR per la Repubblica ceca;
iv) 53000 EUR per la Danimarca;
v) 135000 EUR per la Germania;
vi) 62000 EUR per l’Irlanda;
vii) 8000 EUR per la Grecia;
viii) 67000 EUR per la Spagna;
ix) 108000 EUR per la Francia;
(x) 40000 EUR per la Croazia;
xi) 1300000 EUR per l’Italia;
xii) 4000 EUR per Cipro;
xiii) 13000 EUR per la Lettonia;
xiv) 5000 EUR per la Lituania;
xv) 6000 EUR per il Lussemburgo;
xvi) 61000 EUR per l’Ungheria;
xvii) 8000 EUR per Malta;
xviii) 154000 EUR per i Paesi Bassi;
(xix) 30000 EUR per l’Austria;
xx) 70000 EUR per la Polonia;
xxi) 14000 EUR per il Portogallo;
(xxii) 350000 EUR per la Romania;
xxiii) 29000 EUR per la Slovenia;
xxiv) 16000 EUR per la Slovacchia;
(xxv) 25000 EUR per la Finlandia;
(xxvi) 30000 EUR per la Svezia;
xxvii) 100000 EUR per il Regno Unito.
3. Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per prove effettuate nell’ambito dei programmi non devono superare in media i seguenti importi:
a) prova HI per H5/H7: 12 EUR per prova;
b) prova di isolamento dei virus: 40 EUR per prova;
c) prova PCR: 20 EUR per prova.
Art. 10 Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie
1.
I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Il programma di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentato dalla Croazia, è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) consiste in un importo forfettario:
i) di 8,5 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare prove diagnostiche rapide tese a soddisfare i requisiti dell’articolo 12, paragrafo 2 e dell’allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, o utilizzate come prove di verifica ai sensi dell’allegato X, capitolo C dello stesso regolamento;
ii) di 15 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare prove rapide tese a soddisfare i requisiti dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato III, capitolo A, parte II, punti da 1 a 5 e dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001;
iii) di 4 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare prove di genotipizzazione;
iv) di 120 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare le prove molecolari iniziali del regolamento (CE) n. 999/2001, allegato X, capitolo C, paragrafo 3, punto 2), lettera c), i); e
v) di 25 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare esami di verifica diversi dai test rapidi, di cui all’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali:
i) abbattuti e distrutti secondo i rispettivi programmi di eradicazione della BSE e della scrapie;
ii) obbligatoriamente macellati ai sensi dell’allegato VII, capitolo A, punto 2.3, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;
c) non deve superare i seguenti importi:
i) 290000 EUR per il Belgio;
ii) 360000 EUR per la Bulgaria;
iii) 380000 EUR per la Repubblica ceca;
iv) 300000 EUR per la Danimarca;
v) 4700000 EUR per la Germania;
vi) 60000 EUR per l’Estonia;
vii) 1300000 EUR per l’Irlanda;
(viii) 1700000 EUR per la Grecia,
ix) 3000000 EUR per la Spagna;
x) 10900000 EUR per la Francia;
xi) 3600000 EUR per l’Italia;
(xii) 230000 EUR per la Croazia;
xiii) 950000 EUR per Cipro;
xiv) 80000 EUR per la Lettonia;
xv) 435000 EUR per la Lituania;
xvi) 50000 EUR per il Lussemburgo;
xvii) 790000 EUR per l’Ungheria;
(xviii) 25000 EUR per Malta,
xix) 1000000 EUR per i Paesi Bassi;
xx) 500000 EUR per l’Austria;
(xxi) 2600000 EUR per la Polonia,
xxii) 1000000 EUR per il Portogallo;
xxiii) 1400000 EUR per la Romania;
xxiv) 160000 EUR per la Slovenia;
xxv) 220000 EUR per la Slovacchia;
xxvi) 160000 EUR per la Finlandia;
xxvii) 210000 EUR per la Svezia;
xxviii) 2520000 EUR per il Regno Unito.
3. Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:
a) per animali di specie bovina abbattuti e distrutti: 500 EUR per animale;
b) per animali delle specie ovina e caprina abbattuti e distrutti: 70 EUR per animale;
c) per ovini e caprini macellati: 50 EUR per animale.
Art. 11 Rabbia
1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Grecia, Estonia, Italia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a) comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;
b) è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i) effettuare esami di laboratorio tesi a individuare antigeni o anticorpi della rabbia;
ii) l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;
iii) il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;
iv) acquisto e distribuzione di vaccini ed esche;
v) acquisto e somministrazione agli animali da pascolo di vaccini parenterali;
c) È fissato al 75 % delle spese sostenute dalla Grecia per gli stipendi del personale a contratto appositamente assunto per lavori di laboratorio nel quadro di tale programma; e
d) non deve superare i seguenti importi:
i) 1650000 EUR per la Bulgaria;
ii) 1500000 EUR per la Grecia;
iii) 620000 EUR per l’Estonia;
iv) 190000 EUR per l’Italia;
v) 2200000 EUR per la Lituania;
vi) 1080000 EUR per l’Ungheria;
vii) 7240000 EUR per la Polonia;
viii) 2300000 EUR per la Romania;
ix) 810000 EUR per la Slovenia;
x) 380000 EUR per la Slovacchia.
3. Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:
a) per esame sierologico: 12 EUR per esame;
b) per prova di rilevazione della tetraciclina nelle ossa: 12 EUR per prova;
c) per prova di immunofluorescenza (FAT): 18 EUR per prova;
d) per acquisto di vaccini orali ed esche: 0,60 EUR per dose;
e) per distribuzione di vaccini orali ed esche: 0,35 EUR per dose.
4. In deroga al paragrafo 2, lettere a) e b), e al paragrafo 3, per le parti dei programmi della Lituania e della Polonia che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario UE:
a) è concesso esclusivamente per acquistare e distribuire vaccini orali ed esche;
b) è fissato al 100 %; e
c) non supera:
i) 1260000 EUR per la parte del programma della Lituania attuato in Bielorussia;
ii) 1255000 EUR per la parte del programma della Polonia attuato in Ucraina;
iii) 295000 EUR per la parte del programma della Polonia attuato in Bielorussia.
5. L’importo massimo rimborsabile per le spese di cui al paragrafo 4 non deve superare in media, per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.
Capo II. Programmi pluriennali
Art. 12 Rabbia
1. Il secondo anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il terzo anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
3. Il contributo finanziario UE:
a) comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;
b) è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per:
i) effettuare esami di laboratorio tesi a individuare antigeni o anticorpi della rabbia;
ii) isolamento e caratterizzazione del virus della rabbia;
iii) il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;
iv) acquisto e distribuzione di vaccini ed esche;
v) acquisto e somministrazione agli animali da pascolo di vaccini parenterali; e
c) non deve superare i seguenti importi:
i) 1500000 EUR per la Lettonia;
ii) 400000 EUR per la Finlandia.
4. Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:
a) per esame sierologico: 12 EUR per esame;
b) per prova di rilevazione della tetraciclina nelle ossa: 12 EUR per prova;
c) per prova di immunofluorescenza (FAT): 18 EUR per prova;
d) per acquisto di vaccini orali ed esche: 0,60 EUR per dose;
e) per distribuzione di vaccini orali ed esche: 0,35 EUR per dose.
5. In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), e al paragrafo 4, per le parti dei programmi pluriennali della Lettonia e della Finlandia che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario dell’Unione:
a) è concesso esclusivamente per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche;
b) è fissato al 100 %; e
c) non supera, per l’anno 2013:
i) 600000 EUR per la Lettonia;
ii) 100000 EUR per la Finlandia.
6. L’importo massimo rimborsabile per le spese di cui al paragrafo 5 non deve superare in media, per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.
Capo III
Art. 13 Spese ammissibili
1. Fatti salvi i limiti massimi fissati per il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 1 a 12, le spese ammissibili relative alle misure di cui ai medesimi articoli si limitano alle spese contenute nell’allegato.
2. Sono ammissibili al cofinanziamento attraverso un contributo finanziario dell’UE unicamente le spese sostenute per l’esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 1 a 12, versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri.
3.
4. In deroga al paragrafo 2, per le spese di cui agli articoli 11 e 12, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, versa un anticipo, non superiore al 60 % dell’importo massimo stabilito, entro 3 mesi dalla data di ricevimento della domanda.
Capo IV. Disposizioni generali e finali
Art. 14
1. L’importo da versare ai proprietari per indennizzarli del valore degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti, deve essere versato entro 90 giorni dalla data:
a) di macellazione o abbattimento dell’animale;
b) di distruzione dei prodotti; o
c) di presentazione della domanda compilata da parte del proprietario.
2. Nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione9.