Decisione del Consiglio del 3 dicembre 2012 concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (2013/7/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari («l'accordo»).
L'accordo consentirà la protezione reciproca delle indicazioni geografiche dell'Unione e della Repubblica moldova e contribuirà al ravvicinamento della legislazione dei paesi vicini dell'Unione.
Conformemente alla decisione 2012/292/UE del Consiglio, del 31 maggio 20121, l'accordo è stato firmato il 26 giugno 2012, con riserva della sua conclusione.
Alcuni compiti di esecuzione dell'accordo sono stati assegnati al comitato misto istituito a norma dell'articolo 11 dello stesso, in particolare la facoltà di modificare determinati aspetti tecnici dell'accordo stesso e alcuni suoi allegati.
È opportuno quindi definire la procedura interna per l'adozione della posizione dell'Unione in detto comitato misto per quanto attiene alle questioni relative all'accordo.
È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Sono approvati, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari («l'accordo») e la dichiarazione acclusa allo stesso.
Art. 2
La Commissione rappresenta l'Unione nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 11 dell'accordo (il «comitato misto»).
La Commissione approva a nome dell'Unione eventuali modifiche dell'accordo adottate mediante decisioni del comitato misto.
Ove le parti interessate non possano raggiungere una posizione comune in seguito ad un'opposizione a un'indicazione geografica, la Commissione adotta tale posizione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione2. Nel far ciò, la Commissione è assistita da uno dei seguenti comitati a seconda dei prodotti coperti dalle indicazioni geografiche interessate:
a) il comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine protette istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari3;
b) il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)4; oppure
c) il comitato per le bevande spiritose istituito dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose5.
Art. 3
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 14 dell'accordo.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012 Per il Consiglio Il presidente N. Sylikiotis