Decisione del Consiglio del 6 dicembre 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2012/773/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’articolo 48 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra1 («accordo») prevede che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione debba adottare, mediante una decisione, le disposizioni per l’applicazione dei principi enunciati in detto articolo.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
L’Unione dovrebbe determinare la posizione che deve essere adottata in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel Consiglio di stabilizzazione e di associazione possono concordare lievi modifiche di detto progetto di decisione senza la necessità di adottare un’ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012 Per il Consiglio Il presidente S. Charalambous