Decisione del Consiglio del 6 dicembre 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del comitato di cooperazione istituito dall’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2012/775/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’articolo 22 dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro1 («accordo») prevede che il comitato di cooperazione debba adottare le disposizioni per l’applicazione dei principi sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui all’articolo 21 dell’accordo.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
L’Unione dovrebbe determinare la posizione che deve essere adottata in sede di comitato di cooperazione con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
La posizione dell’Unione in sede di comitato di cooperazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del comitato di cooperazione istituito dall’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si basa sul progetto di decisione del comitato di cooperazione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel comitato di cooperazione possono concordare lievi modifiche di detto progetto di decisione senza la necessità di adottare un’ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012 Per il Consiglio Il presidente S. Charalambous