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Decisione del Consiglio del 6 dicembre 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di associazione istituito dall’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2012/776/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia1 («accordo») e il protocollo addizionale dell’accordo del 23 novembre 19702 («protocollo addizionale») dispongono che la libera circolazione dei lavoratori tra l’Unione e la Turchia dev’essere realizzata gradualmente.

L’articolo 9 dell’accordo stabilisce che nell’ambito di applicazione dell’accordo è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità.

L’articolo 39 del protocollo addizionale stabilisce che il Consiglio di associazione deve adottare disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all’interno dell’Unione e delle loro famiglie residenti nell’Unione.

Come primo passo verso l’applicazione dell’articolo 39 del protocollo addizionale e dell’articolo 9 dell’accordo nel campo della sicurezza sociale, il 19 settembre 1980 il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 3/80 relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari3 («decisione n. 3/80»).

È necessario garantire che nel campo della sicurezza sociale siano applicati integralmente l’articolo 9 dell’accordo e l’articolo 39 del protocollo addizionale.

È necessario aggiornare la decisione n. 3/80 in modo che le sue disposizioni riflettano gli sviluppi nel campo del coordinamento della sicurezza sociale nell’Unione europea4.

È opportuno pertanto abrogare la decisione n. 3/80 e sostituirla con una decisione del Consiglio di associazione che applichi in una sola volta le disposizioni dell’accordo e del protocollo addizionale relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

L’Unione dovrebbe determinare la posizione che deve essere adottata in sede di Consiglio di associazione con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di associazione istituito dall’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell’Unione nel Consiglio di associazione possono concordare lievi modifiche di detto progetto di decisione senza la necessità di adottare un’ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012 Per il Consiglio Il presidente S. Charalambous