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Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 dicembre 2012 che conferma le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2011 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/770/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 10, paragrafo 1,

La Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, è tenuta a confermare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo per le emissioni specifiche per ogni costruttore di autovetture nell’Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori costituito conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, del suddetto regolamento. Sulla base della conferma di cui sopra, la Commissione deve accertare se costruttori e raggruppamenti abbiano ottemperato ai requisiti dell’articolo 4 del suddetto regolamento. Nei casi in cui risulta chiaramente che un costruttore o un raggruppamento non hanno ottemperato al loro obiettivo specifico per le emissioni, la Commissione, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del suddetto regolamento, a partire dal 2013 è tenuta ad imporre delle indennità per le emissioni in eccesso mediante decisioni individuali indirizzate ai costruttori o ai responsabili del raggruppamento in questione.

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009, gli obiettivi sono vincolanti per costruttori e raggruppamenti con effetto a partire dal 2012. Per gli anni civili 2010 e 2011, tuttavia, è necessario che la Commissione calcoli degli obiettivi indicativi e, a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, del suddetto regolamento, li notifichi a quei costruttori e raggruppamenti le cui emissioni specifiche medie di CO2 superano i loro obiettivi indicativi. Dato che gli obiettivi per il 2010 e il 2011 serviranno da indicatori per i costruttori per quanto riguarda lo sforzo richiesto per conseguire l’obiettivo vincolante nel 2012, è opportuno stabilire le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2010 e il 2011, a norma del secondo paragrafo dell’articolo 4 del suddetto regolamento, e tener conto solo del 65 % di autovetture che emettono le emissioni più basse per ogni costruttore.

I dati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nella parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sulle immatricolazioni degli Stati membri di autovetture nuove durante l’anno civile precedente. I dati sono ricavati dai certificati di conformità rilasciati dai costruttori o da documenti che forniscono informazioni equivalenti, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2.

I dati per il 2011 sono stati trasmessi alla Commissione entro il termine del 28 febbraio 2012 specificato all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, dalla maggior parte degli Stati membri. Tuttavia, visto il ritardo nella trasmissione dei dati di tre Stati membri, la Commissione ha potuto disporre dell’insieme di dati solo a fine maggio.

Quando, a seguito della verifica dei dati da parte della Commissione, è risultato evidente che alcuni dati erano mancanti o manifestamente errati, la Commissione ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell’accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

Nel settembre 2012 la Germania ha informato la Commissione del fatto che nell’insieme di dati mancavano circa 200000 immatricolazioni del 2011 trasmesse alla Commissione nel febbraio 2012. Viste le scadenze serrate per la conferma dei dati, la Commissione non ha potuto accordare ai costruttori il tempo per verificare le immatricolazioni mancanti. Di conseguenza le registrazioni relative a tali immatricolazioni non possono essere incluse nell’insieme di dati definitivo e non possono essere tenute in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie dei costruttori interessati o dei loro obiettivi specifici di emissioni.

Il 20 giugno 2012 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha notificato a 84 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2011 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e comunicare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del suddetto regolamento.

Trentotto costruttori hanno trasmesso notifiche di errori entro il termine di tre mesi. Due costruttori hanno informato la Commissione della presenza di errori nell’insieme di dati, ma non hanno notificato le correzioni attenendosi alle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010

Nel caso dei 46 costruttori che non hanno notificato errori nell’insieme di dati o l’hanno fatto in maniera non conforme alle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni espresse tramite i codici di errore specificati all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010, e l’insieme di dati è stato corretto di conseguenza.

Per quanto riguarda le registrazioni notificate dai costruttori con il codice di errore B, di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010, è necessario tenere in considerazione che i costruttori non possono verificare o correggere debitamente tali dati a causa di parametri di identificazione assenti o errati. Pertanto è opportuno che a tali registrazioni si applichi un margine di errore relativo all’emissione di CO2 e ai valori sulla massa.

Occorre che il margine di errore corrisponda alla differenza tra gli scostamenti dall’obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come emissioni medie sottratte dagli obiettivi per le emissioni specifiche) calcolati includendo o escludendo le immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori. Indipendentemente dalla differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre ottimizzare i valori relativi allo scostamento dall’obiettivo del costruttore.

Occorre confermare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 delle nuove autovetture immatricolate nel 2011, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I seguenti valori specificati nell’allegato sono confermati per ogni costruttore autovetture e per ogni raggruppamento di costruttori per quanto riguarda l’anno civile 2011:

  1. a) l’obiettivo per le emissioni specifiche;

  2. b) le emissioni specifiche di CO2 se del caso corrette in base al margine di errore rilevante;

  3. c) la differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b);

  4. d) le emissioni specifiche medie di CO2 per tutte le nuove autovetture nell’Unione;

  5. e) la massa media per tutte le nuove autovetture nell’Unione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso