Decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2012 relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo in parola (2012/793/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Conformemente alla decisione 2012/105/UE del Consiglio1, l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea (l’«accordo») e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo in parola («il protocollo»), sono stati firmati il 16 dicembre 2011, con riserva della loro conclusione in data successiva.
È opportuno approvare l’accordo e il protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e il protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo in parola sono approvati a nome dell’Unione2.
Art. 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’accordo e all’articolo 26, paragrafo 2, del protocollo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo e dal protocollo3.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2012 Per il Consiglio Il presidente A. D. Mavroyiannis