Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, presentata dall’Austria) (2013/13/UE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, e in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione2, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati a causa dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 30 dicembre 2011, che possono chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale.
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
Il 21 dicembre 2011 l’Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 105 imprese operanti nella divisione 88 della NACE revisione 2 («Assistenza sociale non residenziale») nella regione NUTS II della Stiria (AT22) e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa fino al 25 giugno 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo di 5200650 EUR.
Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall’Austria,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2012, un importo pari a 5200650 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitato nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Art. 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente A. D. Mavroyiannis