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Decisione di esecuzione della Commissione del 13 dicembre 2012 relativa al riconoscimento del Regno hascemita di Giordania a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2012) 9253] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/783/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare1, in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, (di seguito «convenzione STCW»), modificata nel 1995.

La domanda di riconoscimento del Regno hascemita di Giordania è stata presentata dalla Repubblica ellenica con lettera del 21 luglio 2008. A seguito di tale richiesta, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione del Regno hascemita di Giordania per verificare se tale paese soddisfi tutti gli obblighi imposti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale esame si basava sui risultati di un’ispezione effettuata dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel novembre 2009. Nel corso di tale ispezione erano state rilevate alcune carenze nei sistemi di formazione e abilitazione.

La Commissione aveva trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati del suddetto esame.

Con lettere del 21 settembre 2010 e del 13 febbraio 2012, la Commissione ha informato le autorità giordane del rilevamento delle carenze e ha chiesto al Regno hascemita di Giordania di fornire le prove dell’avvenuta correzione delle stesse.

Le principali carenze riguardavano l’applicazione, nella legislazione giordana, di talune disposizioni della convenzione STCW sull’abilitazione degli ufficiali, ossia la mancanza di un requisito di valutazione della competenza in determinati casi e la durata del servizio di navigazione. Inoltre, il sistema di norme di qualità non comprendeva tutte le attività pertinenti dell’amministrazione e le procedure non sempre garantivano il conseguimento dei livelli di competenza prescritti. Infine, nell’istituto di formazione mancavano determinate strutture di formazione.

Con lettere del 21 novembre 2010, 18 aprile 2011 e 12 marzo 2012, il Regno hascemita di Giordania ha comunicato alla Commissione di aver preso misure volte a colmare le suddette lacune: in particolare, le autorità giordane hanno indicato di aver allineato alla convenzione le disposizioni nazionali sui requisiti di abilitazione; hanno inoltre fornito la prova della piena attuazione del sistema di norme di qualità da parte dell’amministrazione e delle nuove procedure di approvazione dei corsi; è stata infine trasmessa alla Commissione la prova della disponibilità e della messa in funzione delle strutture di formazione precedentemente mancanti.

I risultati finali della valutazione dimostrano che il Regno hascemita di Giordania soddisfa i requisiti previsti dalla convenzione STCW e che esso ha adottato misure appropriate per prevenire le frodi riguardanti i certificati.

La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il Regno hascemita di Giordania è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012 Per la Commissione Siim Kallas Vicepresidente