Decisione di esecuzione della Commissione del 13 dicembre 2012 che approva alcuni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2012 e che modifica la decisione di esecuzione 2011/807/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione a determinati programmi approvati con tale decisione [notificata con il numero C(2012) 9264] (2012/785/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 27, paragrafi 5 e 6,
La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.
In forza della decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi2 per essere approvati a titolo del provvedimento di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE, i programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi di cui all’allegato I di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono ottemperare almeno ai criteri fissati nell’allegato della decisione 2008/341/CE.
La decisione di esecuzione 2011/807/UE della Commissione, del 30 novembre 2011, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi3, approva alcuni programmi nazionali e fissa la percentuale e l’importo massimo del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri.
Nel 2012 in Italia (Sardegna) la peste suina africana ha mostrato una massiccia recrudescenza: in 7 delle 8 province sarde sono individuati diversi focolai della malattia, non solo in piccoli allevamenti, ma anche in grandi aziende agricole commerciali. La peste suina africana è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce maiali e cinghiali. Se la malattia non viene adeguatamente contrastata in Sardegna, l’intera Unione può risultarne colpita con importanti conseguenze sulla situazione sanitaria ed economica di tutti gli Stati membri.
Per contrastare efficacemente la malattia l’Italia ha pertanto presentato un programma modificato di lotta e sorveglianza della peste suina africana per il 2012. L’Italia ha informato la Commissione che, data la situazione epidemiologica eccezionale e dato l’elevato rischio di propagazione della malattia al di fuori della Sardegna, per garantire che gli interventi previsti siano attuati occorre sostenere ulteriormente il personale a contratto.
Il Portogallo ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della febbre catarrale dei bovini. Il Regno Unito ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della tubercolosi bovina. La Spagna ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della brucellosi e della febbre catarrale di ovini e caprini. La Slovenia ha presentato un programma modificato di lotta e sorveglianza della peste suina classica. L’Italia e la Grecia hanno presentato programmi modificati relativi a encefalopatie spongiformi trasmissibili, encefalopatia spongiforme bovina e scrapie, la Bulgaria ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della rabbia.
La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario tali programmi modificati, che sono risultati conformi alla normativa veterinaria dell’Unione, in particolare ai criteri di cui all’allegato della decisione 2008/341/CE. È pertanto opportuno approvare i programmi modificati anzidetti.
La Commissione ha inoltre esaminato le relazioni intermedie presentate dagli Stati membri a norma dell’articolo 27, paragrafo 7 della decisione 2009/470/CE per quanto riguarda le spese sostenute per tali programmi. Dall’esame emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti a essi assegnati per l’anno 2012, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo assegnato.
Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario dell’Unione concesso a una serie di programmi nazionali. Per ottimizzare l’impiego dei fondi messi a disposizione è opportuno riassegnarli stornando quelli non interamente utilizzati nell’ambito di un programma nazionale per riassegnarli a programmi che probabilmente avranno spese superiori a causa di situazioni sanitarie impreviste in tali Stati membri. La riassegnazione dovrà basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/807/UE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Approvazione del programma modificato di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo
Il programma modificato per la brucellosi bovina presentato dal Portogallo il 30 aprile 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
Art. 2 Approvazione dei programmi modificati di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Portogallo e Regno Unito
Il programma modificato per la tubercolosi bovina presentato dal Portogallo il 30 aprile 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
Il programma modificato per la tubercolosi bovina presentato dal Regno Unito il 3 agosto 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
Art. 3 Approvazione del programma modificato di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentato dalla Spagna
Il programma modificato relativo alla brucellosi ovina e caprina presentato dalla Spagna il 30 marzo 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
Art. 4 Approvazione dei programmi modificati di eradicazione e sorveglianza della febbre catarrale presentati da Spagna e Portogallo
Il programma modificato relativo alla febbre catarrale presentato dalla Spagna il 14 settembre 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
Il programma modificato relativo alla febbre catarrale presentato dal Portogallo il 31 dicembre 2011 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
Art. 5 Approvazione del programma modificato relativo alla peste suina classica presentato dalla Slovenia
Il programma modificato di lotta e sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Slovenia il 19 giugno 2012 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
Art. 6 Approvazione del programma modificato relativo alla peste suina africana presentato dall’Italia.
Il programma modificato di lotta e sorveglianza della peste suina africana presentato dall’Italia il 2 ottobre 2012 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
Art. 7 Approvazione dei programmi modificati relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili, all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e allo scrapie presentati da Grecia e Italia
Il programma modificato relativo alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all’eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina e dello scrapie presentato dalla Grecia il 9 gennaio 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
Il programma modificato relativo alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all’eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina e dello scrapie presentato dall’Italia il 26 settembre 2012 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
Art. 8 Approvazione del programma modificato relativo alla rabbia presentato dalla Bulgaria
Il programma modificato relativo alla rabbia presentato dalla Bulgaria il 27 dicembre 2011 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
Art. 9 Modifiche della decisione di esecuzione 2011/807/UE
La decisione di esecuzione 2011/807/UE è modificata come segue:
1) all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 3600000 EUR per la Spagna; ii) 2300000 EUR per l’Italia; iii) 1050000 EUR per il Portogallo; iv) 1050000 EUR per il Regno Unito.»;
2) all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) consiste di un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test: i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento per il test del gamma interferone e sospettato come positivo nel macello; ii) 1,5 EUR per tubercolinoreazione; iii) 5 EUR per test del gamma interferone; iv) 20 EUR per esame batteriologico.»;
3) all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 19000000 EUR per l’Irlanda; ii) 14000000 EUR per la Spagna; iii) 4000000 EUR per l’Italia; iv) 2650000 EUR per il Portogallo; v) 31000000 EUR per il Regno Unito.»;
4) all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 800000 EUR per la Grecia, ii) 8900000 EUR per la Spagna; iii) 3700000 EUR per l’Italia; iv) 180000 EUR per Cipro; v) 1800000 EUR per il Portogallo.»;
5) all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 150000 EUR per il Belgio; ii) 15000 EUR per la Bulgaria; iii) 40000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 80000 EUR per la Germania; v) 10000 EUR per l’Estonia; vi) 25000 EUR per l’Irlanda; vii) 60000 EUR per la Grecia; viii) 700000 EUR per la Spagna, ix) 1200000 EUR per la Francia; x) 650000 EUR per l’Italia; xi) 20000 EUR per la Lettonia; xii) 10000 EUR per la Lituania; xiii) 10000 EUR per il Lussemburgo; xiv) 30000 EUR per l’Ungheria; xv) 10000 EUR per Malta; xvi) 20000 EUR per i Paesi Bassi; xvii) 10000 EUR per l’Austria; xviii) 50000 EUR per la Polonia; xix) 300000 EUR per il Portogallo; xx) 150000 EUR per la Romania; xxi) 40000 EUR per la Slovenia; xxii) 50000 EUR per la Slovacchia; xxiii) 10000 EUR per la Finlandia; xxiv) 10000 EUR per la Svezia.»;
6) all’articolo 5, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 1200000 EUR per il Belgio; ii) 20000 EUR per la Bulgaria; iii) 1200000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 250000 EUR per la Danimarca; v) 900000 EUR per la Germania; vi) 30000 EUR per l’Estonia; vii) 200000 EUR per l’Irlanda; viii) 1000000 EUR per la Grecia; ix) 1100000 EUR per la Spagna; x) 1550000 EUR per la Francia; xi) 1200000 EUR per l’Italia; xii) 100000 EUR per Cipro; xiii) 350000 EUR per il Lettonia; xiv) 10000 EUR per il Lussemburgo; xv) 2000000 EUR per l’Ungheria; xvi) 150000 EUR per Malta; xvii) 2700000 EUR per i Paesi Bassi; xviii) 1100000 EUR per l’Austria; xix) 500000 EUR per la Polonia; xx) 50000 EUR per il Portogallo; xxi) 350000 EUR per la Romania; xxii) 70000 EUR per la Slovenia; xxiii) 600000 EUR per la Slovacchia; xxiv) 75000 EUR per il Regno Unito.»;
7) l’articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi presentati dagli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera a):»;
ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) non supera i seguenti importi: i) 210000 EUR per la Bulgaria; ii) 1200000 EUR per la Germania; iii) 200000 EUR per la Francia; iv) 10000 EUR per il Lussemburgo; v) 340000 EUR per l’Ungheria; vi) 900000 EUR per la Romania; vii) 30000 EUR per la Slovenia; viii) 500000 EUR per la Slovacchia.»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Il contributo finanziario dell’Unione per il programma presentato dall’Italia di cui al paragrafo 1, lettera b): a) è fissato al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per: i) l’effettuazione di test di laboratorio e non supera i seguenti importi: 2 EUR per test ELISA; 10 EUR per test PCR 10 EUR per test virologico; ii) gli stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano test di laboratorio; b) non supera 850000 EUR.»
8) all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera c) è modificata come segue:
a) il punto ix) è sostituito dal seguente: «ix) 140000 EUR per la Spagna;»
b) il punto xi) è sostituito dal seguente: «xi) 1000000 EUR per l’Italia;»
c) il punto xxii) è sostituito dal seguente: «xxii) 350000 EUR per la Romania;»
d) il punto xxvii) è sostituito dal seguente: «xxvii) 110000 EUR per il Regno Unito.»;
9) all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera c) è modificata come segue:
a) il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) 340000 EUR per la Bulgaria;»
b) il punto iv) è sostituito dal seguente: «iv) 750000 EUR per la Danimarca;»
c) il punto v) è sostituito dal seguente: «v) 6300000 EUR per la Germania;»
d) il punto viii) è sostituito dal seguente: «viii) 1800000 EUR per la Grecia;»
e) il punto xi) è sostituito dal seguente: «xi) 4800000 EUR per l’Italia;»
f) il punto xvi) è sostituito dal seguente: «xvi) 1300000 EUR per l’Ungheria;»
g) il punto xviii) è sostituito dal seguente: «xviii) 2200000 EUR per i Paesi Bassi;»
h) il punto xxi) è sostituito dal seguente: «xxi) 1100000 EUR per il Portogallo;»
i) il punto xxvii) è sostituito dal seguente: «xxvii) 5100000 EUR per il Regno Unito.»;
10) all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 1650000 EUR per la Bulgaria; ii) 620000 EUR per l’Estonia; iii) 1400000 EUR per l’Ungheria; iv) 9850000 EUR per la Polonia; v) 2200000 EUR per la Romania; vi) 400000 EUR per la Slovacchia.»
11) all’articolo 11, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 1200000 EUR per l’Italia; ii) 1700000 EUR per l’Italia; iii) 2950000 EUR per la Lituania, iv) 190000 EUR per l’Austria; v) 840000 EUR per la Slovenia; vi) 360000 EUR per la Finlandia.»
Art. 10 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione