Decisione di esecuzione della Commissione del 14 dicembre 2012 nell’ambito della decisione 2009/470/CE del Consiglio riguardante un contributo finanziario dell’Unione al laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 [notificata con il numero C(2012) 9286] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (2012/790/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 2,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in tema di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali2 in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,
A norma dell’articolo 31 della decisione 2009/470/CE, ai laboratori di riferimento dell’Unione europea può essere concesso un aiuto finanziario.
A norma dell’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio3 (nel seguito «Regolamento finanziario») e dell’articolo 90, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione4 (nel seguito «Modalità di esecuzione»), qualunque spesa a carico del bilancio dell’Unione europea è preceduta da una decisione di finanziamento che espone gli elementi essenziali dell’iniziativa che dà luogo a una spesa presa dall’istituzione o dalle autorità da essa delegate.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione, del 12 settembre 2011, nell’ambito della decisione 2009/470/CE del Consiglio riguardante il contributo finanziario dell’Unione ai laboratori di riferimento della UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali5 stabilisce che il contributo finanziario dell’Unione è concesso laddove i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e i beneficiari trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti.
L’istituto per la sicurezza alimentare a Wageningen, Paesi bassi (RIKILT) è stato designato laboratorio di riferimento dell’UE per la ricerca di residui dal regolamento (UE) n. 563/2012 della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE6 con effetto retroattivo al 1o gennaio 2012.
Nel ambito della sua candidatura nel settembre 2011 il RIKILT ha presentato un programma di lavoro provvisorio per l’anno 2012. In seguito alla sua designazione il RIKILT ha comunicato un programma aggiornato accompagnato dalle relative previsioni di bilancio. La Commissione ha valutato e approvato il programma di lavoro aggiornato e le relative previsioni di bilancio presentati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea per l’anno 2012.
Lo svolgimento del programma di lavoro ha avuto inizio il 1o gennaio 2012. Occorre pertanto un finanziamento a partire dal 1o gennaio 2012.
Siccome il programma di lavoro del 2012 costituisce un quadro sufficientemente dettagliato ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 2 e 3 delle modalità di esecuzione, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento.
È pertanto opportuno concedere un contributo finanziario ai laboratori di riferimento dell’Unione europea designati, allo scopo di cofinanziare le attività necessarie all’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004. Il contributo finanziario dell’Unione deve coprire il 100 % delle spese ammissibili a beneficiare di rimborso quali definite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune7, i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, paragrafo 2 di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati siano finanziare dal Fondo le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario8. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. È approvato il programma di lavoro per il 2012 del RIKILT — Istituto per la sicurezza alimentare, che fa parte dell’Università e del centro di ricerca di Wageningen, presentato il 27 settembre 2011.
2. Per quanto riguarda la ricerca di residui, l’Unione concede un contributo finanziario al RIKILT — Istituto per la sicurezza alimentare, che fa parte dell’Università e del centro di ricerca di Wageningen. Il laboratorio svolge le funzioni e i compiti di cui all’allegato VII, parte I, punto 12a del regolamento (CE) n. 882/2004.
3. L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili al rimborso di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 470000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012; un importo massimo di 25000 EUR è destinato all’organizzazione di un seminario tecnico sulla ricerca di residui.
Art. 2
Sono destinatari della presente decisione: RIKILT — Istituto per la sicurezza alimentare, parte dell’Università e del centro di ricerca di Wageningen, Akkermaalsbos 2, ed. n. 123, 6708 WB Wageningen, Paesi Bassi.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2012 Per la Commissione Tonio Borg Membro della Commissione