diritto.io

Decisione del Consiglio del 17 dicembre 2012 concernente la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia (2013/2/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

La dichiarazione comune rilasciata in occasione del vertice di Praga del 7 maggio 2009 sul partenariato orientale ha attestato il sostegno politico alla liberalizzazione del regime dei visti e l’intenzione di procedere per gradi verso la piena liberalizzazione dei visti per i loro cittadini, come obiettivo da raggiungere a tempo debito.

Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d’Armenia su un accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia («accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo è stato siglato il 18 ottobre 2012.

È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen1; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen2; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo3.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012 Per il Consiglio Il presidente S. Aletraris