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Decisione del Consiglio del 18 dicembre 2012 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica dell’allegato IV (Energia) e dell’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE (2013/11/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, gli allegati IV e XXI.

Gli allegati IV e XXI dell’accordo SEE contengono disposizioni e norme specifiche rispettivamente in materia di energia e di statistiche.

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica3.

La direttiva 2008/92/CE abroga la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica4, che è integrata nell’accordo SEE. La direttiva 90/377/CEE deve pertanto essere abrogata ai sensi dell’accordo SEE.

Il Liechtenstein deve essere esentato dagli obblighi previsti nella direttiva 2008/92/CE, fatta eccezione per l’obbligo di comunicare i dati relativi al prezzo industriale per il consumatore finale industriale della fascia IC per l’elettricità e per il consumatore finale industriale della fascia I3 per il gas.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IV e XXI dell’accordo SEE.

La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alle modifiche proposte dell’allegato IV (Energia) e dell’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012 Per il Consiglio Il presidente S. Aletraris