Decisione della Commissione del 18 dicembre 2012 sull’adozione delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello status giuridico, nonché della capacità operativa e finanziaria, dei partecipanti alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/838/UE, Euratom)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)1, in particolare l’articolo 16, paragrafo 4,
visto il regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)2, in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
Con decisione C(2007) 2466, del 13 giugno 2007, relativa all’adozione delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello status giuridico dei partecipanti, nonché la loro capacità operativa e finanziaria, alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), la Commissione ha elaborato le norme atte a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello status giuridico dei partecipanti, nonché la loro capacità operativa e finanziaria, alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni ai sensi della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)3 e della decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)4 (in prosieguo «le regole»).
Queste regole sono state concepite in modo da creare un quadro chiaro e trasparente destinato ad un’applicazione omogenea da parte di tutti i servizi coinvolti nella gestione delle sovvenzioni concesse nell’ambito della decisione n. 1982/2006/CE e della decisione 2006/970/Euratom. Queste regole miravano ad assicurare un approccio coerente a tutti i programmi istituiti dalle decisioni di cui trattasi, e per la durata di detti programmi, consentendo una certa flessibilità, ove necessario.
È opportuno modificare tali disposizioni al fine di precisare alcuni elementi e codificare la prassi aggiornata, quali le definizioni di status/categorie giuridici, le disposizioni relative ai documenti richiesti e la data di entrata in vigore, i casi di dichiarazioni e/o documenti giustificativi contraddittori, incompleti o falsi, il rappresentante nominato del soggetto giuridico, la modifica e il riesame delle validazioni e il gruppo di esperti responsabili della validazione.
È necessario che tali regole siano modificate per garantire un’attuazione e un’interpretazione uniformi introducendo casi specifici. Inoltre, la sezione sulle misure di protezione deve essere rafforzata.
Nello stesso tempo occorre allineare queste regole al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, occorre pertanto sostituire la decisione C(2007) 2466,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello status giuridico dei partecipanti, nonché la loro capacità operativa e finanziaria, alle azioni indirette finanziate tramite sovvenzioni ai sensi della decisione n. 1982/2006/CE, della decisione 2006/970/Euratom e della decisione 2012/93/Euratom del Consiglio5 sono definite nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La decisione C(2007) 2466 è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso